Silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF: natura endoprocedimentale della delibera istruttoria (Cons. Stato n. 10319 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’Autorità di regolazione dispone un supplemento istruttorio e prende atto dei parametri e delle valutazioni rimessi all’Ente territorialmente competente non costituisce atto conclusivo del procedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF. Tale presa d’atto è presupposto e non esito della verifica di coerenza regolatoria, che si conclude soltanto con l’atto di approvazione. L’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo e autonomamente impugnabile, non già al riscontro delle singole contestazioni dei gestori. La mera comunicazione dell’opportunità di un riesame delle determinazioni tariffarie non esonera dall’obbligo di provvedere e non integra ipotesi legale di proroga del termine procedimentale.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il silenzio serbato da ARERA sui procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei piani economico-finanziari relativi a diversi comuni pugliesi, validati da AGER Puglia quale Ente territorialmente competente e trasmessi in pari data all’Autorità.
Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso del gestore del servizio di igiene urbana, dichiarava l’illegittimità del silenzio e ordinava ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di inadempimento un Commissario ad acta. ARERA appella, deducendo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a fronte di una propria delibera e, in subordine, del riesame disposto da AGER. Nelle more, AGER adotta nuove determine di validazione confermative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità formulata dall’appellata: l’adozione di nuovi atti di validazione non elide l’interesse di ARERA alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato il silenzio-inadempimento sul procedimento relativo alla precedente validazione.
Il thema decidendum è circoscritto: ARERA censura la sentenza solo là dove ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso. Nessuna doglianza investe i capi relativi all’assenza di un termine di settore, all’applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 con il termine di trenta giorni, alla decorrenza dalla trasmissione del PEF validato e all’inidoneità della richiesta di chiarimenti a sospendere il procedimento. Su tali capi si è formato il giudicato.
Quanto al primo motivo, è erroneo il presupposto interpretativo: l’interesse che sorregge l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è quello alla conclusione del procedimento, non al riscontro delle singole contestazioni tariffarie. La deliberazione invocata da ARERA non ha natura definitiva. Ai sensi dell’art. 8 della delibera 363/2021/R/RIF, la procedura si articola in predisposizione, validazione e verifica di coerenza regolatoria, e si conclude con l’atto di approvazione; fino a quel momento si applicano i valori determinati dall’ETC ai sensi dell’art. 7.8. La verifica non è mero controllo formale, ma intervento attivo sui costi, come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024.
Il punto 2 della delibera non reca alcuna valutazione di coerenza, ma sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa dell’ETC «fino all’approvazione da parte dell’Autorità»: la presa d’atto è presupposto, non esito, della verifica. Il motivo è quindi respinto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La nota di AGER del 23 settembre 2025 è stata depositata sei giorni prima dell’udienza camerale, oltre i termini degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.; la sua mancata considerazione è corretta applicazione delle norme processuali. Nel merito, alla data della nota il termine procedimentale era già decorso, e la comunicazione dell’intenzione di un riesame non vale come proroga. Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non avviano un nuovo procedimento ma sostituiscono un atto endoprocedimentale nell’unico procedimento già avviato. L’appello è respinto, con conferma del termine di 90 giorni e della nomina del Commissario ad acta; spese compensate.
Nota della Redazione
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