Silenzio ARERA su approvazione PEF rifiuti e obbligo di concludere il procedimento (TAR Lombardia n. 3645 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Autorità di regolazione sull’approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario validato dall’Ente territorialmente competente integra inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento, poiché le deliberazioni che disciplinano il metodo tariffario non prevedono un termine perentorio di conclusione. In difetto di termine specifico trova applicazione il termine generale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. La deliberazione con cui l’Autorità dispone un supplemento istruttorio ha natura endoprocedimentale e non conclude il procedimento, né fa venir meno l’interesse al ricorso avverso il silenzio.

Il Fatto

Una società che gestisce il servizio di igiene urbana in una serie di ambiti tariffari della Regione Puglia ha impugnato il silenzio serbato da ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario. L’Ente territorialmente competente aveva validato l’aggiornamento con propria determina, escludendo dall’aggiornamento delle entrate tariffarie alcuni costi, e lo aveva trasmesso in pari data all’Autorità.

La ricorrente ha contestato il provvedimento di validazione davanti al giudice amministrativo, che ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, qualificando l’atto di validazione come non definitivo e indicando nell’atto di approvazione di ARERA l’unico provvedimento impugnabile, salva la reazione contro il silenzio. Di qui la diffida all’Autorità e, non essendo intervenuta alcuna conclusione, il ricorso avverso il silenzio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio del metodo tariffario rifiuti. La deliberazione che disciplina l’aggiornamento biennale non fissa un termine per la conclusione del procedimento di competenza dell’Autorità. In questa ipotesi opera il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, elevabile nei casi di maggiore complessità, ma pur sempre entro il limite massimo di legge, nella specie ampiamente superato.

La difesa dell’Autorità ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, invocando la deliberazione con cui era stata disposta la prosecuzione dell’istruttoria e fissato il termine per il supplemento. Il Tribunale respinge questa lettura: il provvedimento sopravvenuto ha natura istruttoria e, quale atto endoprocedimentale, non conclude il procedimento di approvazione dell’aggiornamento tariffario.

Il Collegio si conforma ai propri precedenti in fattispecie sovrapponibile, nei quali era stato accertato l’inadempimento dell’Autorità e sottolineato che l’atto di validazione dell’Ente territorialmente competente non è autonomamente impugnabile non perché non lesivo, ma perché non definitivo. La richiesta di chiarimenti rivolta all’Ente, intervenuta quando il termine era già decorso, non vale a sospenderne la decorrenza.

La circostanza che solo con la disciplina del periodo regolatorio successivo l’Autorità abbia introdotto un termine espresso di centottanta giorni dalla trasmissione conferma, per il Collegio, che per il periodo oggetto di causa nessun termine specifico era previsto. Il ricorso è dunque fondato: viene accertato l’inadempimento e assegnato all’Autorità il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per l’adozione del provvedimento espresso. In caso di ulteriore inadempimento è nominato Commissario ad acta, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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