Silenzio-assenso sull’autorizzazione unica per impianto agrivoltaico dopo la VIA statale (TAR Molise n. 220 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a VIA di competenza statale, la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis), legge n. 400/1988 sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluisce nel procedimento autorizzatorio unico, che l’amministrazione competente è tenuta a concludere entro i successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione unica si intende rilasciata per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022. La relativa azione di accertamento è ammissibile ed è soggetta al rito ordinario, non a quello del silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., con applicazione dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm. in caso di cumulo con domanda subordinata soggetta a rito diverso.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della produzione di energia fotovoltaica, ha depositato il 29 settembre 2022 presso la Regione Molise l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per un impianto agrivoltaico nei Comuni di Ururi e San Martino in Pensilis, con opere connesse nel Comune di Rotello.
Parallelamente ha presentato al Ministero dell’ambiente l’istanza di VIA, conclusa con deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024, comunicata il 26 aprile 2024. Dopo la comunicazione la Regione è rimasta inerte, ha dapprima disposto l’archiviazione dell’istanza, poi l’ha riattivata subordinando la convocazione della Conferenza di Servizi a ulteriori integrazioni documentali. La società ha agito per l’accertamento del silenzio-assenso e, in via subordinata, del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito, rilevata d’ufficio e sottoposta alle parti: la compatibilità tra il rito del silenzio, secondo cui il giudizio era stato incardinato, e l’azione di accertamento del silenzio-assenso proposta in via principale. La conclusione è che l’azione di accertamento del silenzio-assenso è soggetta al rito ordinario, non essendo compatibile con il rito camerale previsto per il silenzio-inadempimento e non rinvenendosi nel codice una norma che ne definisca diversamente il regime. Trova quindi applicazione l’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., che in caso di cumulo di domande soggette a riti diversi impone il rito ordinario.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 50/2022 e l’art. 57 del medesimo decreto, che estende le disposizioni ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore. Poiché sia l’iter della VIA sia quello dell’autorizzazione unica erano pendenti al 18 maggio 2022, la disciplina si applica alla fattispecie. La Regione era dunque tenuta a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio dei ministri, avvenuta il 26 aprile 2024.
Il termine è decorso senza alcuna determinazione espressa, sicché l’autorizzazione unica deve ritenersi formata per silentium. Il Collegio qualifica la previsione come ipotesi di silenzio significativo e richiama, in termini di conformità, TAR Basilicata, sentenze nn. 456/2023 e 460/2023, TAR Umbria, sentenza n. 41/2025 e TAR Sardegna, sentenza n. 847/2024.
Quanto all’ammissibilità dell’azione, il Tribunale aderisce all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 15 del 29.7.2011: la mancata previsione codicistica di un’azione generale di accertamento non ne preclude la praticabilità quando, mancando il provvedimento da impugnare, essa risulti indispensabile per la soddisfazione della pretesa sostanziale.
L’obiezione della difesa erariale, secondo cui mancherebbe una deliberazione sostitutiva adottata a seguito di divergenza tra amministrazioni statali, è respinta: la deliberazione del 9 aprile 2024 è stata adottata proprio in seguito al contrasto tra il Ministero dell’ambiente e il Ministero della Cultura, reca gli estremi dei pareri contrari e indica espressamente di essere adottata ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 50/2022, con effetti sostitutivi del provvedimento di VIA. Il Collegio rileva inoltre il comportamento dilatorio della Regione, che ha omesso reiteratamente il download dei documenti e ha subordinato la Conferenza di Servizi a integrazioni ulteriori. Il ricorso è accolto nel primo motivo, con declaratoria del silenzio-assenso e tacito rilascio dell’autorizzazione unica; spese compensate per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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