Silenzio-inadempimento sul project financing e obbligo di provvedere espresso (TAR Molise n. 223 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sulla proposta di project financing presentata ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 grava sull’ente concedente un obbligo di provvedere con provvedimento espresso, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione, con conseguente pubblicazione e comunicazione agli interessati. Il mancato esercizio di tale potere integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, suscettibile di accertamento giurisdizionale. L’obbligo di concludere la procedura di valutazione della fattibilità sussiste anche in ragione dell’onerosità degli adempimenti posti a carico del proponente e del canone generale che impone alla pubblica amministrazione di rendere note le proprie determinazioni. L’ordine di provvedere deve essere eseguito applicando la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto, e quindi il testo dell’art. 193 come riformulato dal d.lgs. n. 209/2024.

Il Fatto

Una società di costruzioni presentava al Comune di Venafro, in data 26 giugno 2024, una proposta di project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, completa degli allegati prescritti, finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento cimiteriale.

Decorso il termine di novanta giorni previsto dalla norma, l’amministrazione restava inerte. La società inviava un sollecito formale il 9 gennaio 2025 e una istanza/diffida via pec l’11 marzo 2025, senza esito. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’ordine di provvedere entro un termine congruo e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua l’oggetto del giudizio nel silenzio serbato dall’ente sulla proposta di project financing ritualmente depositata. Richiama il testo dell’art. 193, commi primo e secondo, del d.lgs. n. 36/2023, applicabile ratione temporis, che impone all’ente concedente di valutare la fattibilità della proposta entro novanta giorni e di concludere la procedura con provvedimento espresso, pubblicato sul sito istituzionale e comunicato agli interessati.

La ricezione della proposta è comprovata dalla timbratura di protocollo sull’atto del privato, allegato al ricorso. Da quel momento l’amministrazione è rimasta totalmente silente, in violazione dello specifico obbligo procedimentale. Si è così perfezionata la fattispecie del silenzio-inadempimento già dalla inutile scadenza del termine di legge, ulteriormente confermata dall’inerzia serbata dopo i successivi atti di impulso del proponente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi in materia, che riconosce la configurabilità del silenzio anche sulle proposte di project financing: Cons. Stato, Sez. V, n. 603 del 2019, TAR Campania, Napoli, n. 1502 del 2016 e n. 2414 del 2020, TAR Calabria – Reggio Calabria, n. 703 del 2022. Sottolinea inoltre l’onerosità degli adempimenti richiesti al privato, chiamato a presentare progetto di fattibilità, bozza di convenzione e piano economico-finanziario asseverato.

L’obbligo di pronunciarsi con atto espresso trova ulteriore fondamento nel canone generale, da tempo pacifico, per cui il dovere di provvedere sussiste anche in mancanza di espressa previsione normativa quando ragioni di giustizia ed equità lo impongano, ovvero quando sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2748 del 2025). Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina al Comune di provvedere entro settantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con facoltà di nomina di un commissario ad acta su richiesta della ricorrente in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *