Risarcimento danno da mancata esecuzione sentenza favorevole (TAR Lazio n. 10170 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per lesione di interessi legittimi derivante da attività amministrativa appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi inclusa la colpa dell’amministrazione. Tale colpa deve escludersi quando l’illegittimità sia maturata in un contesto di obiettiva complessità fattuale o istruttoria, come nel caso di verifiche su dichiarazioni non univoche concluse con esito sfavorevole. Costituisce invece comportamento colposo idoneo a fondare autonoma responsabilità la mancata spontanea conformazione a una sentenza esecutiva di primo grado in assenza di sospensione cautelare, ove l’amministrazione protragga l’inerzia per oltre due anni rendendo necessario il giudizio di ottemperanza. In tale ipotesi è risarcibile, anche in via equitativa, il danno non patrimoniale da ritardo, non già il danno patrimoniale riassorbito dalla ricostruzione retroattiva della carriera né la perdita di chance non dimostrata.
Il Fatto
Un dipendente del CNR, risultato primo in una procedura selettiva interna per la qualifica di Dirigente Tecnologo, veniva dichiarato decaduto dall’amministrazione all’esito di una verifica sulla veridicità di un’autocertificazione. Annullati in sede giurisdizionale sia la decadenza sia la richiesta di restituzione delle differenze stipendiali, il CNR non si conformava spontaneamente, costringendo il ricorrente ad agire in ottemperanza. Solo nel 2020 avveniva la reintegrazione con ricostruzione retroattiva della carriera. Il lavoratore conveniva quindi in giudizio l’amministrazione chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la propria competenza su una domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi conseguente all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Richiama il principio per cui l’annullamento dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento, gravando sul ricorrente l’onere di provare l’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’amministrazione.
Con riferimento alla fase di adozione dei provvedimenti poi annullati, il Collegio esclude la colpa dell’amministrazione. La verifica era stata avviata su istanza di un controinteressato e conclusa da una commissione interna nel senso della non veridicità della dichiarazione. Le sentenze di annullamento non avevano accertato in positivo la veridicità, ma solo l’insufficienza del quadro istruttorio. La presenza di dichiarazioni non univoche e la risalenza delle certificazioni integrano un contesto di obiettiva complessità fattuale che esclude la gravità della violazione.
Diversamente, il TAR ravvisa la colpa nella fase successiva alla sentenza di primo grado. L’amministrazione, pur potendo coltivare il proprio dissenso in appello, non poteva procrastinare il ripristino della posizione del ricorrente dopo il rigetto dell’istanza cautelare. L’inerzia protrattasi per oltre due anni e la necessità del ricorso all’ottemperanza integrano una violazione dell’obbligo di tempestiva conformazione alla decisione giurisdizionale, fondando autonoma responsabilità.
Il pregiudizio risarcibile viene circoscritto al periodo tra il marzo 2018 e il maggio 2020. Viene però respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, riassorbito dalla ricostruzione retroattiva della carriera, e quella relativa alle spese legali e tecniche, già regolate nei giudizi presupposti. Non provata risulta la perdita di concrete occasioni professionali. Escluso anche il danno biologico permanente, non isolabile causalmente dalla sola fase di ritardata esecuzione.
Il Collegio riconosce invece il danno non patrimoniale da ritardo, liquidato equitativamente in euro 30.000,00, considerata la durata dell’inerzia, la necessità dell’ottemperanza e il riflesso reputazionale della contestazione perdurante. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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