Condono edilizio in area vincolata: sanatoria esclusa anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2318 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 della l.r. Sic. n. 15/2004, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi. Il rinvio all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 richiama integralmente i limiti alla sanatoria, tra cui la lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla condonabilità anche per i vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Il parere reso dall’Ente di tutela nel procedimento di sanatoria, seppur obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. La Soprintendenza è dunque priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
Un privato ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria per un abuso consistente nella chiusura di un porticato con creazione di un unico vano di superficie maggiore. L’immobile ricade in area gravata da vincolo architettonico e paesaggistico e il richiedente ha chiesto anche il nulla osta paesaggistico alla Soprintendenza. Nelle more, l’immobile è stato trasferito per decreto del Giudice dell’esecuzione a più soggetti, ciascuno per una quota.
Con provvedimento del 28 febbraio 2023 la Soprintendenza ha rigettato l’istanza e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato il parere negativo, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’intervenuto silenzio assenso, il difetto di istruttoria e di motivazione, la sanabilità dell’abuso e l’incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del terzo condono in Sicilia. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, se non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La giurisprudenza citata richiede il concorso di più condizioni, tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato illegittima l’interpretazione regionale estensiva. Il rinvio dell’art. 24 della l.r. Sic. n. 15/2004 riguarda anche i limiti alla sanatoria, compresa la lettera d). Le previsioni statali sono qualificate come norme di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S. n. 836 del 2023 ha confermato il superamento del precedente parere n. 291/2010.
Nel caso concreto, l’opera rientra nella tipologia dei lavori non conformi agli strumenti urbanistici, determina un aumento di volumetria, insiste su area tutelata ed è stata realizzata dopo l’imposizione del vincolo. Per il profilo paesaggistico, la giurisprudenza richiamata esclude la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume o superficie. Il provvedimento è adeguatamente motivato tramite il rinvio alla circolare assessoriale n. 2/2022.
È infondato il motivo sul silenzio assenso: l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non si applica al rapporto verticale tra privato e Soprintendenza, né al procedimento speciale di condono. La violazione delle garanzie partecipative è irrilevante, stante la natura vincolata della determinazione.
È invece fondato il motivo sull’incompetenza. Il parere dell’Ente di tutela è atto endoprocedimentale; il Comune è l’unica autorità competente a definire il procedimento. Il ricorso è accolto nei limiti dell’annullamento dell’ordine di rimessione in pristino. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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