Silenzio assenso sul certificato di connessione agrituristica e responsabilità della Regione (TAR Lombardia n. 1339 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso consuma il potere inibente dell’amministrazione: una volta spirato il termine per la conclusione del procedimento, i presupposti dell’istanza non possono più essere verificati, salvo il caso estremo della radicale estraneità della domanda al modello legale. Il tardivo diniego è pertanto illegittimo e inefficace, né può essere recuperato mediante il coinvolgimento di altre amministrazioni in funzione di riesame del classamento catastale. La responsabilità dell’amministrazione per provvedimento illegittimo richiede, oltre all’ingiustizia del danno e al nesso causale, la colpa dell’apparato, ravvisabile nella violazione di regole chiare e non controverse; l’esimente dell’errore scusabile deve essere provata dall’amministrazione. Il danno da perdita di chance si liquida in via equitativa, purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata.
Il Fatto
La ricorrente, imprenditrice agricola professionale e titolare dell’omonima azienda, aveva esteso l’attività a un compendio immobiliare con cascina rurale e aveva chiesto alla Regione il certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica. Nel corso del procedimento l’Agenzia delle Entrate rettificava d’ufficio il classamento del fabbricato, sopprimendo l’annotazione di ruralità.
La Regione, sul presupposto di tale rettifica, adottava il diniego di aggiornamento del certificato. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10383 del 30 novembre 2023, annullava il provvedimento e accertava la formazione di un provvedimento tacito favorevole. La ricorrente agiva quindi per il risarcimento dei danni da ritardo nell’avvio dell’attività agrituristica, quantificati in circa 465 mila euro, evocando in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla distinzione tra illegittimità del provvedimento e responsabilità risarcitoria. Non basta l’annullamento in sede giurisdizionale: occorre accertare l’elemento soggettivo, cioè una rimproverabilità soggettiva dell’apparato, che si sostanzia nella mancata o erronea applicazione di norme chiare, di diritto o tecniche, o nel fraintendimento di una situazione di fatto evidente.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 152 l. reg. Lombardia n. 31/2008 e l’art. 3, comma 4, Reg. reg. n. 5/2020, che fissa in sessanta giorni il termine del procedimento, letto in combinato disposto con l’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990. L’istanza era stata presentata il 15 luglio 2021 e il silenzio assenso si era perfezionato il 13 settembre 2021. Il diniego del 31 marzo 2022 è quindi tardivo, illegittimo e inidoneo a impedire la formazione del titolo favorevole.
La Regione non può invocare a discolpa la vincolatività del requisito fiscale di ruralità. Il legislatore, ricorda il Tribunale, ha ricollegato al silenzio patologico la conclusione tacita del procedimento, in ossequio al buon andamento e alla certezza dei rapporti. L’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 sancisce l’automatica inefficacia dei provvedimenti inibitori adottati dopo la scadenza dei termini, restando esperibile solo l’autotutela ex art. 21-nonies.
Né vale sostenere che il sopralluogo avesse rivelato una situazione diversa dal dichiarato: una volta accertata la mancanza di un requisito, la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento con il diniego, non attivare l’Agenzia delle Entrate per un riesame del classamento. Le opere di manutenzione, condizione transitoria, non incidevano sulla ruralità. Ne consegue l’esclusione di qualsiasi responsabilità dell’Agenzia delle Entrate, estranea al nesso causale.
Sussiste invece la colpa della Regione, per violazione di principi generali chiari e non controversi. Quanto al quantum, il Tribunale riconosce il lucro cessante per il ritardo nell’avvio delle sette camere e la perdita di chance per le ulteriori occasioni, liquidando equitativamente il 10% del richiesto, arrotondato a 50.000 euro, con rivalutazione dal 23 agosto 2022 e interessi legali. Rigetta invece il danno emergente da interessi passivi e il mancato guadagno da dirottamento delle risorse, per difetto di nesso causale diretto.
Nota della Redazione
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