Riconoscimento titoli esteri, ottemperanza al giudicato e astreinte (Cons. Stato n. 9148 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale estero e fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione impone a quest’ultima di riesaminare l’istanza del singolo mediante una valutazione comparativa tra la qualificazione attestata dai titoli e dall’esperienza maturata e quella richiesta dalla normativa nazionale per la professione corrispondente. L’inerzia serbata nel compimento di tale riesame integra inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., con assegnazione di un termine ultimativo, condanna al pagamento della penalità di mora e nomina del commissario ad acta. Il modulo dell’ottemperanza presuppone che l’obbligo di conformazione sia determinato, ma non esclude che residuino spazi di discrezionalità tecnica in capo all’Amministrazione, cui il giudice assegna le verifiche necessarie a esprimere il giudizio di equipollenza.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante docente laureato in Italia e in possesso di un titolo di formazione professionale conseguito presso un’Università della Bulgaria, agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2438/2021. Quella pronuncia, in riforma delle decisioni di primo grado, aveva annullato i provvedimenti con cui il Ministero aveva negato il riconoscimento dei titoli, sul presupposto che la formazione fosse “non regolamentata” e che mancasse l’attestazione di un anno di esperienza professionale nelle scuole bulgare.
Secondo il ricorrente, il Ministero sarebbe rimasto inadempiente all’obbligo di rideterminarsi, nonostante una missiva di messa in mora. Egli chiede pertanto la fissazione di un termine per provvedere, la condanna del Ministero al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato. La sentenza n. 2438/2021 aveva censurato i dinieghi sotto tre profili: la nozione di professione regolamentata assunta dalle Autorità italiane non coincideva con quella del diritto dell’Unione; l’assunto del preteso disconoscimento della formazione italiana in Bulgaria era smentito dalle stesse Autorità bulgare; i provvedimenti difettavano di qualsiasi valutazione dei titoli ai fini del riconoscimento.
Da qui la Corte enuclea l’obbligo di conformazione: il Ministero avrebbe dovuto esaminare la documentazione riferita alla posizione del ricorrente, raffrontando i titoli e l’esperienza professionale con la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale, e accertare in esito i presupposti per l’accoglimento della domanda. Si tratta del percorso imposto dalla giurisprudenza dell’Unione in materia di valutazione comparativa dei diplomi stranieri.
Nel caso concreto non consta che l’Amministrazione si sia rideterminata, né che abbia proceduto a tale valutazione. Il Ministero non ha fornito alcuna prova di aver ottemperato e non si è neppure costituito in giudizio. L’inottemperanza è dunque accertata e il ricorso va accolto.
Il Collegio precisa tuttavia che in capo all’Amministrazione residuano spazi di discrezionalità tecnica: il Ministero deve verificare il contenuto concreto delle ore di formazione svolte, le materie trattate, le modalità di studio e di svolgimento delle prove finali. Su queste basi ordina il riesame e assegna il termine di sessanta giorni.
Quanto alle ulteriori misure, la Corte accoglie la domanda di penalità di mora, fissandola in quindici euro giornalieri dal decorso del termine, atteso il perdurare dell’inerzia a oltre tre anni e mezzo dalla pubblicazione della sentenza e a fronte di un quadro giurisprudenziale ormai definito dall’intervento dell’Adunanza Plenaria. Nomina quindi il commissario ad acta, individuandolo all’interno del Ministero per evitare ulteriori ritardi, con insediamento automatico allo spirare del termine. Dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti e condanna il Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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