DASPO richiede identificazione certa del destinatario non bastando condotta di gruppo (TAR Campania n. 4415 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il D.A.SPO. è misura amministrativa di prevenzione che non richiede l’accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente una valutazione di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un giudizio probabilistico di elevata attendibilità. Tale misura presuppone però, quale condizione logica e giuridica, la certa e obiettiva identificazione personale del destinatario quale autore della condotta posta a fondamento del divieto. Non basta il generico riferimento a comportamenti collettivi o a dinamiche di gruppo, né la sola presenza del soggetto nel contesto. Le sole immagini di videosorveglianza, prive di riscontri individualizzanti e di verbale di identificazione, non assolvono l’onere motivazionale e istruttorio. Un precedente D.A.SPO., in assenza di una nuova condotta attuale e accertata, non è sufficiente a fondare la prognosi di pericolosità.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Napoli ha adottato un D.A.SPO. della durata di cinque anni nei confronti di un tifoso, vietandogli l’accesso a impianti sportivi e a luoghi correlati in occasione di manifestazioni calcistiche, con obbligo di comparizione presso la Questura nei giorni delle partite. Il provvedimento muoveva dalla contestata condotta di aver acceso e lanciato un fumogeno verso il campo durante l’incontro del 4 marzo 2024, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

L’obbligo di comparizione, convalidato dal G.I.P., è stato poi revocato; il procedimento penale è stato archiviato dal G.I.P. per insussistenza dell’ipotesi di reato e inidoneità degli elementi raccolti. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di pericolosità attuale e concreta e carenza di motivazione. L’istanza cautelare è stata accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del D.A.SPO. ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989: misura amministrativa preventiva, finalizzata a scongiurare futuri episodi violenti in contesti sportivi, che non esige l’accertamento definitivo di responsabilità penale. È sufficiente una valutazione di pericolosità basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, secondo la logica del “più probabile che non”, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 4141 del 2024; Cons. Stato n. 10986 del 2022).

La Corte precisa tuttavia il limite di tale impostazione. Proprio in ragione dell’incidenza sulla libertà personale e di circolazione, la misura richiede elementi di fatto oggettivi e verificabili, dai quali inferire in modo attendibile che il destinatario abbia personalmente tenuto una condotta rientrante nelle previsioni di legge. Non è sufficiente il generico riferimento a comportamenti collettivi o a dinamiche di gruppo. Il divieto ha natura interdittiva atipica e deve fondarsi su una pericolosità sociale specifica, connessa a condotte individuate.

Nel caso concreto, il fondamento del provvedimento difetta del presupposto imprescindibile della certa e diretta riconducibilità soggettiva del fatto al ricorrente. L’Amministrazione afferma che il soggetto sarebbe stato identificato attraverso le immagini di videosorveglianza, ma omette di indicare quali elementi concreti abbiano consentito il riconoscimento. Manca un verbale di identificazione nominativa degli operanti e manca qualsiasi annotazione descrittiva su abbigliamento, posizione o altri tratti individualizzanti.

Il Collegio valorizza le valutazioni del giudice penale. L’archiviazione disposta dal G.I.P. ha escluso l’univocità dei riscontri e la riconducibilità del fatto all’indagato; la successiva revoca dell’obbligo di comparizione ha ritenuto non attendibile il materiale probatorio. Tali valutazioni, pur non vincolanti per l’autorità amministrativa, non possono essere del tutto disattese quando si fondano su un’analisi puntuale e documentata del materiale istruttorio, specie se evidenziano l’assenza di sicura identificazione.

Quanto al precedente D.A.SPO. del 2021, il Tribunale ritiene che esso non basti, in assenza di una nuova condotta attuale e accertata, a sostenere la prognosi di pericolosità. Il ricorso è quindi accolto in via assorbente per difetto assoluto di identificazione soggettiva, con illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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