Silenzio assenso sul condono edilizio e onere della prova della data dell’abuso (TAR Toscana n. 1686 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine perentorio dalla presentazione dell’istanza: è necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, cui è subordinato il rilascio della sanatoria. Spetta all’istante l’onere della prova dell’esistenza di tali presupposti, primo fra tutti la data di realizzazione dell’abuso. I titoli edilizi successivi non sanano la difformità pregressa se questa non è stata oggetto di specifica valutazione e assenso da parte dell’amministrazione. Il diniego che accerta l’insussistenza dei presupposti del condono è provvedimento di primo grado, non soggetto ai requisiti dell’autotutela, e il ritardo dell’amministrazione non incide sulla sua legittimità.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’unità immobiliare presentava nel dicembre 1985 domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per opere consistenti nella mancata realizzazione della falda di tetto con trasformazione del solaio in lastrico solare di servizio. Il Comune, dopo un preavviso di rigetto e disattese le osservazioni procedimentali, negava la sanatoria ritenendo non provato il completamento delle opere entro il 1° ottobre 1983 e non formato il silenzio assenso.
La società impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la formazione del silenzio assenso, la contraddittorietà con i titoli edilizi successivi, la mancanza dei presupposti di autotutela, il difetto di istruttoria e l’ingiustizia manifesta. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di interesse, non avendo disposto la rimessione in pristino, e nel merito insisteva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Un titolo successivo può sanare una difformità pregressa solo se questa è oggetto di specifica valutazione e assenso da parte dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4650 del 2026). Non emergendo in modo inequivoco che tale apprezzamento sia stato compiuto, permane l’interesse all’accertamento della legittimità dell’opera.
Nel merito il ricorso è infondato. Sul primo motivo, il Collegio aderisce all’insegnamento secondo cui il silenzio assenso non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine, essendo necessaria la sussistenza dei presupposti sostanziali del condono (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5606 del 2024). Non può quindi ritenersi formato automaticamente il silenzio assenso quando l’amministrazione contesta un presupposto indefettibile come l’avvenuto completamento dell’opera.
Anche il secondo motivo è respinto: i titoli successivi non sanano l’abuso precedente, salvo specifica contemplazione nella valutazione amministrativa; nel caso di specie si è trattato di D.I.A. e S.C.I.A., prive di provvedimento espresso. Ne discende il rigetto del terzo motivo: il diniego va qualificato come provvedimento di primo grado, non soggetto ai requisiti dell’autotutela.
Quanto al quarto motivo, il ritardo dell’amministrazione può al più rilevare come profilo di responsabilità, ma non incide sulla legittimità del provvedimento. Sul quinto, il Collegio richiama il principio per cui grava sull’istante l’onere della prova dei presupposti della sanatoria, tra cui la data dell’abuso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5977 del 2024); la ricorrente non offre prova, neppure presuntiva, della sussistenza dell’abuso alla data utile, risultando decisiva l’istanza di variante del gennaio 1984.
Infine, sul sesto motivo, la natura ordinatoria dei termini procedimentali non incide sulla validità dell’atto e l’inerzia dell’amministrazione non fa divenire legittimo ciò che non lo era, né radica un affidamento tutelabile (Cons. Stato, Sez. II, n. 4851 del 2023). Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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