Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 368 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, esplica un immediato valore conformativo nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta nei limiti degli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e fino all’adempimento, spontaneo o del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero intimato a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale di 500,00 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, senza necessità di una nuova cognizione.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Ne consegue l’ordine di dare ottemperanza al giudicato, mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto in sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, richiamandosi sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la condanna è limitata agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione e dies ad quem al giorno dell’adempimento, spontaneo o del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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