Silenzio assenso e dissenso soprintendenza su impianti di telefonia mobile (TAR Liguria n. 347 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dissenso congruamente motivato espresso dall’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica impedisce la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Rileva l’espressione tempestiva del dissenso, non la sua comunicazione all’istante, sicché non sussistono i presupposti per imporre l’esercizio del potere di autotutela. Il parere negativo della Soprintendenza è definitivo e non richiede il preavviso ex art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 quando il procedimento si svolge nella forma della conferenza di servizi semplificata. La preesistenza di altri impianti non attenua la tutela del vincolo paesaggistico, ma impone un rigore valutativo maggiore. Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni comparazione con altri interessi, anche pubblici.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha chiesto al Comune di Imperia il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base su un sito gravato da vincolo paesaggistico puntuale. Il Comune ha indetto una conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona e, all’esito, ha respinto l’istanza con provvedimento del 6 aprile 2023, motivato sulla base delle valutazioni negative della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza competente.

La società ha impugnato il diniego deducendo quattro motivi: l’avvenuto perfezionamento del titolo per silenzio assenso e la necessità di un previo annullamento in autotutela; la non definitività del parere della Soprintendenza e l’indebita sostituzione del Comune a tale organo; l’erroneità dei pareri negativi per mancata considerazione degli impianti già presenti e delle possibili mitigazioni; la violazione del principio di effetto utile e delle regole di concorrenza. Il Ministero della cultura e il Comune si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo al silenzio assenso. Nel testo vigente ratione temporis, l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 àncora l’accoglimento tacito dell’istanza alla mancata espressione del dissenso da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, non alla comunicazione del parere negativo. Poiché la Soprintendenza ha formulato un motivato dissenso all’ottantaquattresimo giorno dalla presentazione dell’istanza, entro il termine di novanta giorni, il titolo non si è perfezionato. Non rileva, quindi, che il parere sia stato portato a conoscenza della ricorrente solo successivamente, con il preavviso di diniego comunale. Mancando il presupposto del titolo tacito, non si poneva alcun obbligo di autotutela.

Quanto al secondo motivo, il tenore letterale del parere ne dimostra il carattere di definitività. Il richiamo all’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, che impone al soprintendente di comunicare il preavviso di provvedimento negativo, non è pertinente, perché tale previsione non trova applicazione nel modulo della conferenza di servizi ex art. 14-bis, legge n. 241/1990. Il Comune non era tenuto a confutare analiticamente le osservazioni della ricorrente, peraltro tardive e prive di proposte alternative o mitigative.

Sul terzo motivo, la Corte esclude che l’impatto dell’intervento debba essere valutato “in termini addizionali”. La preesistenza di analoghi impianti non fa venir meno l’esigenza di preservare i valori paesaggistici, ma impone un rigore valutativo ancora maggiore, per evitare che la proliferazione delle installazioni comprometta definitivamente quanto residua di integro. La Soprintendenza ha comunque considerato la circostanza e ha motivatamente escluso che l’altro impianto attenui il disvalore dell’intervento. Spettava alla richiedente, non all’Amministrazione, proporre misure di mitigazione o modifiche progettuali.

Infine, il quarto motivo è respinto richiamando il consolidato orientamento secondo cui alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento con altri interessi, ancorché pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1486 del 2020). Il ricorso è quindi infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000,00 da ripartirsi tra le due amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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