Revoca del soggiorno lungo periodo: l’assenza dall’Ue va provata dall’Amministrazione (TAR Liguria n. 348 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’accertamento effettivo dell’assenza dello straniero dal territorio dell’Unione europea per dodici mesi consecutivi. La cancellazione dai registri anagrafici e la mancanza di versamenti fiscali e contributivi costituiscono meri indizi, non prova della fattispecie. La documentazione attestante i movimenti transfrontalieri, i soggiorni in altro Stato membro e l’accesso alle cure nel territorio nazionale esclude l’integrazione del presupposto. Il provvedimento che fondi la revoca su detti soli indizi è illegittimo per erroneità dei presupposti e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato il titolo. L’Amministrazione ha ritenuto integrata la fattispecie dell’assenza dall’Unione per dodici mesi consecutivi, desumendola dalla consultazione della banca dati ministeriale: l’ultimo controllo sull’interessato risaliva ad alcuni anni prima, lo straniero era stato cancellato dall’anagrafe comunale e non risultavano versamenti all’Inps e al Fisco.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, per la mancata notifica dell’avvio del procedimento e del preavviso di diniego presso un domicilio effettivo, e l’erroneità dei presupposti, producendo passaporti, documentazione sanitaria e attestazioni di lavoro. Il Tribunale, in sede cautelare, ha ordinato il deposito dei passaporti in originale o in copia autentica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul secondo motivo, dichiarato fondato e assorbente. La questione giuridica riguarda la prova del presupposto della revoca: se la cancellazione anagrafica, l’assenza di versamenti fiscali e contributivi e la mancanza di controlli recenti siano sufficienti a dimostrare l’allontanamento dall’Unione per dodici mesi continui.

Il Tribunale esclude che detti elementi integrino la fattispecie. Essi valgono come indizi, non come dimostrazione dell’assenza continuativa. La revoca incide su un titolo di soggiorno stabile e richiede un accertamento rigoroso del presupposto, che l’Amministrazione è onerata di compiere.

La documentazione acquisita in giudizio, e in particolare i passaporti e i documenti sanitari, dimostra invece una presenza in Europa sostanzialmente continua. Il ricorrente, pur recandosi frequentemente nel Paese d’origine, ha soggiornato a lungo in Lussemburgo, ha rinnovato ivi la patente di guida ed è poi rientrato in Italia. Le prescrizioni mediche del servizio sanitario ligure e il reinserimento delle esenzioni dal ticket confermano la presenza nel territorio nazionale. L’attività lavorativa svolta come operaio agricolo nel 2023 costituisce ulteriore riscontro.

Nessuno dei periodi documentati raggiunge la durata continuativa di dodici mesi richiesta dalla norma. Il presupposto della revoca difetta e il provvedimento è illegittimo per erroneità dei presupposti. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto annullato. Le spese sono compensate, in considerazione della particolarità della controversia e dell’obiettiva difficoltà, per l’Amministrazione, di rintracciare lo straniero nella fase iniziale del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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