Carta docente: ottemperanza, commissario ad acta e no all’astreinte seriale (TAR Sardegna n. 1134 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione al riconoscimento della Carta elettronica del docente, il TAR accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina l’esecuzione assegnando un nuovo termine, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata automaticamente: la specialità del debitore pubblico, le difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio e la sussistenza di altre ragioni ostative consentono al giudice di negarla. Integrano tali ragioni la complessità del procedimento di attivazione del beneficio, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura meramente eventuale e non sostitutiva del reddito dell’incentivo.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 1.500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, con interessi legali o rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino all’attribuzione concreta.

La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 23 ottobre 2025. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 10 marzo 2025, senza che sia seguito alcun adempimento. La ricorrente deduce quindi l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni e chiede la condanna all’esecuzione, l’applicazione dell’astreinte, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 10 marzo 2025 e passata in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria del 23 ottobre 2025; il ricorso è stato notificato il 31 ottobre 2025. È dunque decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La domanda di ottemperanza è quindi accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio, anche territoriale.

Il commissario eseguirà la sentenza entro 90 giorni dalla richiesta della parte e potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati a tali pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Poiché le funzioni sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale.

Sul diverso versante della penalità di mora, la domanda è respinta. Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che, considerando la specialità del debitore pubblico, ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. Nel caso concreto tali ragioni sussistono: il procedimento di attivazione del beneficio è complesso e coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui gli uffici territoriali e le società incaricate ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con fasi finali affidate a strutture centralizzate.

Assume rilievo, inoltre, l’eccezionale mole del contenzioso seriale in materia, già valorizzata dal Collegio nei propri recenti arresti, tra cui le sentenze nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025. Il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento, ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo, il che riduce i presupposti della misura coercitiva. Le spese seguono la soccombenza ma sono ridotte a euro 400,00, oltre accessori, in ragione della serialità e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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