Silenzio-assenso edilizio si consolida decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori (C.G.A.R.S. n. 306 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione edilizia disciplinata dalla legge regionale n. 17/1994, il decorso del termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all’ottenimento del titolo, ma il procedimento non può dirsi concluso. Il silenzio-assenso si consolida solo dopo la comunicazione di inizio dei lavori, la perizia giurata di conformità e il versamento del contributo, e solo ove l’amministrazione non intervenga entro i successivi trenta giorni. Un diniego adottato prima di tale comunicazione costituisce esercizio del potere di primo grado e non atto di annullamento o revoca in autotutela, con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 21-septies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno sito nel Comune di Sciacca presenta nel 2013 istanza di concessione edilizia per un nuovo edificio. A suo avviso, non essendo stata richiesta alcuna integrazione documentale e non essendo intervenuto un diniego motivato entro settantacinque giorni, si sarebbe formata la concessione tacita ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 17/1994. Nel maggio 2014 comunica l’inizio dei lavori; il Comune diffida poco dopo dall’intraprenderli.

Dopo uno scambio di note e un preavviso di rigetto, il Comune adotta nel gennaio 2018 il provvedimento che respinge la domanda di concessione. Il ricorrente lo impugna davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 3675/2022 rigetta il ricorso. Propone quindi appello il soccombente, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’art. 2 della legge regionale n. 17/1994 e del meccanismo di formazione del titolo per silenzio-assenso. Richiamando il parere delle sezioni riunite n. 238 del 2019, chiarisce che il decorso dei settantacinque giorni dalla domanda non esaurisce il procedimento. L’interessato deve comunicare l’inizio dei lavori, presentare la perizia giurata di conformità e versare il contributo concessorio.

Solo a questo punto si apre la seconda fase, disciplinata dal comma 8: l’amministrazione è sollecitata a riesaminare la pratica e, se non interviene entro trenta giorni, il silenzio-assenso si consolida. Da quel momento il Comune perde il governo fisiologico della pratica edilizia e non può più decidere con atto di primo grado.

Applicando tale regola al caso concreto, la Corte rileva che la determinazione negativa del Comune era intervenuta prima della comunicazione di inizio lavori. Il titolo tacito non si era quindi mai formato. Ne consegue l’infondatezza della censura sulla pretesa violazione dei commi 2, 5 e 8 dell’art. 2.

Cadono anche i motivi subordinati. Poiché viene in rilievo un provvedimento di rigetto della domanda e non un atto di ritiro di un titolo assentito, non operano né l’art. 21-septies né l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Le doglianze su nullità per indeterminatezza e sul termine di diciotto mesi per l’annullamento in autotutela risultano infondate.

L’appello è pertanto respinto. Il Comune non si è costituito in giudizio, sicché la Corte non liquida le spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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