Il DASPO non richiede la prova del singolo atto di violenza (TAR Sardegna n. 305 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura di prevenzione atipica, connotata da ampia discrezionalità, che anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto. Sul piano probatorio non richiede la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’ascrivibilità delle condotte al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”. Nelle ipotesi di violenza collettiva non occorre accertare uno specifico atto di violenza da parte di ciascun appartenente al gruppo, essendo sufficiente la consapevole partecipazione al comportamento del gruppo e la mancanza di affidamento di una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza. L’assenza di condanna penale e la qualificazione del corteo come adunata sediziosa sono irrilevanti, rilevando la sola potenzialità lesiva dei fatti per l’ordine pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Cagliari gli ha vietato l’accesso, per otto anni, a tutti i luoghi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con divieto di stazionamento negli spazi limitrofi da tre ore prima a tre ore dopo, e con obbligo di comparizione presso la Questura per tre anni in occasione degli incontri della squadra locale.

Il provvedimento si fonda su un episodio verificatosi in occasione di un incontro di campionato: un gruppo di tifosi della squadra ospite, giunto in città, si sottraeva all’accompagnamento predisposto e dava luogo a un corteo non autorizzato verso lo stadio, con cori provocatori e oggetti atti a offendere. Il Questore richiamava altresì tre precedenti DASPO e una condanna definitiva per rissa. Il ricorrente deduceva la carenza dei presupposti e il difetto di motivazione, contestando la propria partecipazione ad atti violenti e l’uso della condanna risalente nel tempo. L’istanza cautelare era rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa in via preliminare il perimetro della propria cognizione: è esclusa la parte del provvedimento relativa all’ordine di comparizione presso il posto di polizia, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Resta invece attribuito al giudice amministrativo il divieto di assistere alle manifestazioni sportive, anche quando associato all’ordine di comparizione, richiamando il precedente del TAR Veneto n. 4890 del 2010.

Nel merito il ricorso è infondato. Il provvedimento inibitorio è connotato da ampia discrezionalità, spettando all’Amministrazione la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto, con equo bilanciamento tra interesse pubblico all’ordine e libertà di accesso agli stadi; resta ferma la necessità che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto e univocamente orientato alla commissione del fatto pericoloso (TAR Sardegna n. 46 del 2022; Cons. Stato n. 5731 del 2021).

Sul piano probatorio la misura appartiene al diritto amministrativo della prevenzione: non si richiede la certezza oltre il ragionevole dubbio, ma elementi gravi, precisi e concordanti secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità (Cons. Stato n. 866 del 2019). Quanto all’identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi e i riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato n. 5304 del 2016). L’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 richiede solo la potenzialità lesiva delle condotte di gruppo violente, minacciose e intimidatorie, senza necessità di lesione effettiva.

Nelle ipotesi di violenza collettiva non è necessario l’accertamento del singolo atto di violenza: i comportamenti sono possibili proprio in quanto collettivi e la forza di intimidazione del gruppo assicura impunità ai singoli (Cons. Stato n. 92 del 2016, Cons. Stato n. 7478 del 2023, che richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla non necessità di condanna penale). Il Collegio ritiene pacifica e non contestata la partecipazione del ricorrente al corteo, le cui modalità hanno costituito minaccia e intimidazione per l’ordine pubblico, come confermato dal materiale video depositato.

La condanna per rissa non è l’unico elemento posto a base del provvedimento: è stata valutata, per la vicinanza nel tempo, insieme ai precedenti DASPO e agli ulteriori precedenti penali, al fine di graduare la durata. Gli otto anni sono congrui rispetto all’art. 6, comma 5, terzo periodo, legge n. 401/1989, che impone, per il recidivo, una durata tra cinque e dieci anni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *