Verifica di anomalia dell’offerta e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 297 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il controllo giurisdizionale resta circoscritto all’apprezzamento della logicità e ragionevolezza del giudizio e della congruità dell’istruttoria, essendo preclusa una verifica autonoma della sussistenza dell’anomalia. La congruità va valutata in modo globale e sintetico, senza parcellizzazione delle singole voci di prezzo. L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante il potere-dovere di verificare la serietà e sostenibilità dell’offerta senza vincolare l’analisi ai soli elementi del comma 3. La presenza di un margine di utile non esclude, di per sé, il giudizio di inaffidabilità complessiva.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Latina per l’affidamento del servizio di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione degli immobili comunali e del territorio, per il periodo 2024/2026. All’esito delle operazioni la sua offerta risultava prima in graduatoria, con 98,750 punti, di cui 68,75 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
Superata la soglia dei quattro quinti del punteggio massimo, l’offerta era sottoposta a verifica di anomalia. Dopo due richieste di giustificazione e il riscontro dell’offerente, il RUP e il Dirigente del Dipartimento Ambiente ritenevano l’offerta complessivamente inaffidabile e ne disponevano l’esclusione. La ricorrente impugnava il provvedimento e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta in favore di altro operatore, chiedendo l’annullamento, il risarcimento e la declaratoria di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione della stazione appaltante relativa a un motivo introdotto nella memoria di replica, con cui si deduceva lo sviamento di potere del RUP per essersi spinto a valutazioni tecniche non proprie. Il motivo è dichiarato inammissibile, non risultando ritualmente proposto nel ricorso né nei motivi aggiunti.
Nel merito, il Tribunale richiama i principi consolidati: la valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale non può estendersi oltre l’apprezzamento della logicità e congruità dell’istruttoria, come affermato dal Cons. Stato sez. V n. 10542 del 2024. La congruità, inoltre, deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, e la verifica si fonda su stime previsionali con un ineliminabile margine di opinabilità, secondo Cons. Stato sez. V n. 1776 del 2024.
Applicando tali criteri, il Collegio rileva che il verbale di verifica espone in modo analitico, per ciascuna voce del servizio, il confronto tra monte ore e costi proposti e le richieste del capitolato speciale, evidenziando significative discrasie e ribassi della manodopera non giustificati. La motivazione è quindi idonea e l’istruttoria completa, non fondata su una personale interpretazione del RUP.
Il Tribunale esclude la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023: la norma attribuisce il potere-dovere di verificare serietà e sostenibilità dell’offerta senza vincolare l’analisi ai soli elementi del comma 3, e le valutazioni svolte rientrano comunque nella lett. a) della disposizione. Irrilevante è poi l’esposto utile di impresa, data la globalità del giudizio. Le censure, in sostanza, mirano a un inammissibile sindacato sostitutivo, e ricorso e motivi aggiunti sono respinti.
Nota della Redazione
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