Nessun silenzio-assenso sul parere paesaggistico per nuova costruzione in area inedificabile (Cons. Stato n. 2490 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una nuova costruzione realizzata in area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità al momento dell’esecuzione, non si forma alcun silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza nell’ambito della procedura di condono edilizio ex legge n. 47/1985. Le richieste istruttorie formulate dall’amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove la documentazione trasmessa non consenta un esame compiuto della fattispecie, hanno effetto interruttivo dei termini procedimentali e non meramente sospensivo. Il parere della Soprintendenza costituisce manifestazione di una cogestione del vincolo paesaggistico, concorrente alla formazione di un provvedimento finale a struttura complessa. Il diniego è legittimo quando si fonda sulla tipologia dell’abuso e sull’inedificabilità dell’area, senza che assumano rilievo i profili, validi in astratto, relativi al mancato accertamento della natura dell’opera e del concreto contrasto con i valori tutelati.

Il Fatto

L’appellante aveva presentato istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985 per un fabbricato di due livelli destinato ad abitazione, realizzato nel 1983 in assenza di titolo abilitativo. L’area interessata è vincolata ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004 ed è compresa in un Parco Nazionale.

La Soprintendenza aveva espresso parere contrario; il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2600/2023 aveva respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo l’errata qualificazione della fattispecie, il perfezionamento tacito dell’assenso, il difetto di motivazione e l’incompetenza dell’amministrazione statale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che la Soprintendenza ha richiamato e applicato proprio l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, sicché il parere era comunque necessario; la relativa censura non assume rilievo, essendosi l’amministrazione espressa negativamente.

Sulla dedotta tardività, la Sezione qualifica il parere come manifestazione di una funzione di cogestione del vincolo, concorrente alla formazione di un provvedimento a struttura complessa. Le due richieste istruttorie erano entrambe legittime e dotate di effetto interruttivo, perché la documentazione trasmessa non consentiva un esame compiuto della fattispecie. Il percorso argomentativo dell’appellante, costruito sulla sospensione ex art. 2, comma 7, l. n. 241/1990 e sul richiamo a Cons. Stato, sez. IV, n. 9798 del 2022, viene dunque superato alla radice.

Ritenuta la tempestività dell’intervento, gli ulteriori motivi restano assorbiti. La Corte sottolinea che si tratta di una nuova costruzione abusiva con volumetria importante, in area già assoggettata, in modo incontrovertibile, a un evidente vincolo di inedificabilità assoluta al momento della realizzazione.

La Soprintendenza, con le richieste istruttorie e con il preavviso di rigetto, ha tentato di acquisire elementi idonei a dimostrare la compatibilità dell’intervento. Tali elementi non sono stati forniti, e la parte privata non ha presentato osservazioni dopo il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

Ne consegue che non si è formato alcun silenzio-assenso secondo la disciplina condonistica applicabile alla tipologia di abuso in esame. Il diniego ha fatto esatto riferimento alla fattispecie, mentre i profili relativi al mancato accertamento della natura dell’opera e del contrasto con i valori paesaggistici restano validi in linea generale ma non nel caso concreto. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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