Assegnazione LCN locali: criteri comparativi e preavviso di diniego vincolato (Cons. Stato n. 2489 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riassegnazione delle numerazioni automatiche dei canali (LCN) della televisione digitale terrestre in ambito locale, il Ministero non può applicare il criterio cronologico di presentazione delle domande, ma deve procedere a una comparazione tra gli operatori interessati secondo i criteri fissati dalla normativa di settore, dando rilievo preminente alle abitudini e preferenze degli utenti. Il provvedimento di assegnazione ha natura vincolata, perché principi e criteri risultano interamente disciplinati dalla normativa: ne deriva che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 integra un vizio formale ininfluente, non idoneo a determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’unitarietà della fattispecie autorizzativa impone di considerare contestuali la domanda di autorizzazione FSMA e quella di assegnazione della numerazione, con la conseguenza che l’assegnazione non è subordinata al preventivo rilascio del titolo.

Il Fatto

La società appellante, titolare di un marchio editoriale collocato in posizione deteriore nella graduatoria del 2022 con assegnazione della LCN 75, chiedeva al Ministero il riesame dei punteggi e l’assegnazione di una numerazione compresa tra la 13 e la 17. Il Ministero respingeva l’istanza nel 2024, rilevando l’assenza di numerazioni libere. L’operatrice impugnava quindi davanti al TAR Lazio il diniego e l’elenco aggiornato, proponendo poi motivi aggiunti avverso le autorizzazioni rilasciate ad altri operatori.

Il giudizio di primo grado si intrecciava con una serie di pronunce del TAR Lazio, alcune passate in giudicato, che avevano annullato il criterio cronologico e imposto al Ministero una nuova valutazione comparativa. In esecuzione di quel dictum il Ministero, nel novembre 2024, riassegnava le LCN 13 e 14 e confermava la LCN 17. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo, dichiarava improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti e rigettava i secondi. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedurale del preavviso di diniego. Condivide l’inquadramento del TAR: poiché criteri e principi di attribuzione delle numerazioni erano già fissati dalla normativa di settore, in capo all’amministrazione non residuava alcuna discrezionalità. L’appellante non avrebbe potuto offrire elementi idonei a orientare diversamente la decisione. Richiamando il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. II, n. 653/2026), la Sezione conclude che l’omessa comunicazione resta vizio formale irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Quanto all’interesse all’assegnazione della LCN 13, il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato. Le riassegnazioni risultano aderenti al dictum delle sentenze del TAR Lazio n. 20186/2024 e n. 20187/2024, quest’ultima confermata da questa Sezione con la sentenza n. 2392/2026, cui il Collegio rinvia per sinteticità. Parimenti privi di rilievo sono i profili sulle decadenze delle autorizzazioni FSMA: gli operatori conservavano la posizione acquisita nel 2022 e hanno ottenuto un nuovo titolo con effetti dalle domande di aprile 2024.

Sul terzo motivo, relativo ai primi motivi aggiunti, il Collegio conferma la declaratoria di improcedibilità. Il criterio cronologico può operare solo in via assolutamente residuale. L’autorizzazione rilasciata alla controinteressata è stata superata dal provvedimento di conferma del novembre 2024, con conseguente caduta dell’interesse. Sul punto la Sezione valorizza l’art. 13, comma 1, Allegato A alla delibera Agcom n. 116/21/Cons: domanda di autorizzazione e richiesta di numerazione devono essere presentate contestualmente, in virtù dell’unitarietà della fattispecie autorizzativa.

Il quarto motivo è respinto perché ripetitivo delle censure di primo grado. Il Ministero ha correttamente dato rilievo preminente alle abitudini e preferenze degli utenti, assegnando le numerazioni ai soggetti che già le avevano in uso. L’appellante, collocata in posizione deteriore in graduatoria con punteggio auditel pari a zero, non ha interesse all’estensione della procedura ad altri operatori. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vertenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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