Silenzio assenso sul permesso di costruire e illegittimità dell’archiviazione (TAR Sicilia n. 338 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire si forma, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, anche quando l’istanza presenti difformità che non impediscano all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di controllo sulla spettanza del bene. Non ogni incompletezza documentale preclude il perfezionamento del titolo tacito, occorrendo che le carenze siano tali da rendere impossibile l’accertamento. Una volta formatosi il titolo per silentium, è illegittimo, per sviamento di potere, il provvedimento di archiviazione fondato sull’accertamento di una demolizione avvenuta quando il titolo era già esistente; l’Amministrazione deve semmai ricorrere ai propri poteri repressivi o di autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Aci Castello, presentava in data 14 ottobre 2024 istanza di permesso di costruire per la demolizione e la riedificazione in ampliamento del fabbricato, versando gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione. Nelle more, a seguito di segnalazioni dei vicini, eseguiva lavori di messa in sicurezza dell’immobile per scongiurare cedimenti strutturali.
Con nota prot. 25406 del 13 giugno 2025 il Comune comunicava l’archiviazione dell’istanza con esito non favorevole, sul presupposto che l’intervento di demolizione fosse stato realizzato in difetto di titolo. Il ricorrente impugnava la nota e l’ordinanza di sospensione dei lavori, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso e la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbente il rilievo sull’incompatibilità tra l’archiviazione e la già intervenuta formazione del silenzio assenso. L’incompletezza dell’istanza, dedotta solo nelle difese processuali del Comune e non nella motivazione del provvedimento, non è tale da integrare difformità dal paradigma normativo, ma solo irregolarità che non hanno impedito il formarsi del titolo per silentium.
Il Tribunale ricostruisce il quadro giurisprudenziale. La formazione del silenzio assenso non è conseguenza automatica del decorso del tempo, ma presuppone la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge: l’istituto è strumento di semplificazione, non di liberalizzazione (Consiglio di Stato n. 4690/2022). Secondo l’orientamento più risalente, il meccanismo non operava in assenza di uno qualsiasi dei requisiti dell’istanza edilizia (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 569 del 2020).
Il Collegio aderisce invece all’indirizzo più recente, che distingue l’ipotesi dell’istanza carente degli elementi essenziali — inidonea a innescare il silenzio assenso — da quella dell’istanza sostanzialmente completa, con difformità che non impediscono un compiuto accertamento di spettanza del bene, nella quale il titolo tacito si forma anche in presenza di non conformità alle norme edilizie (C.G.A. n. 145 del 2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 2674 del 2025; TAR Catania, sez. II, n. 4058 del 2024). A sostegno rileva l’espressa previsione dell’annullabilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento formatosi ai sensi dell’art. 20, che presuppone la configurabilità del silenzio assenso anche in presenza di vizi di legittimità. Richiama la precedente pronuncia di questa Sezione (TAR Catania, sez. V, n. 2919 del 2025), secondo cui è necessaria una raffigurazione dell’istanza tale da rendere impossibile all’Amministrazione il controllo.
Nel caso concreto le carenze segnalate non appaiono rilevanti. La mancanza dello stato legittimo non impedisce l’esercizio dei poteri di controllo. Le ulteriori carenze, esplicitate solo nelle difese di causa, costituiscono motivazione postuma, inammissibile anche ove il provvedimento fosse qualificato come atto di autotutela, difettando il contemperamento degli interessi. Il tardivo pagamento degli oneri concessori non preclude il rilascio del titolo, essendo le somme dovute a decorrere dal rilascio stesso (TAR Lazio, sez. II, n. 12194 del 2019). Parimenti irrilevanti sono la mancata produzione dell’atto di asservimento, del progetto delle linee vita e del progetto impianti, nonché la relazione geologica, di competenza del Genio civile.
Formatosi il titolo per silentium, l’archiviazione non può fondarsi sull’accertamento di una demolizione avvenuta quando il titolo era già esistente. In presenza di opere abusive l’Amministrazione dispone dei poteri repressivi e di autotutela: è invece improprio, e integra sviamento di potere, il ricorso tanto alla sospensione dei lavori quanto all’archiviazione dell’istanza edilizia già approvata per silenzio assenso. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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