Tetti spesa dispositivi medici superati con pagamento del 25 per cento (TAR Lazio n. 550 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, nel termine e nelle percentuali previsti dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito nella legge n. 118/2025, degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 integra una causa di cessazione della materia del contendere nel giudizio di annullamento dei provvedimenti ministeriali di certificazione e di riparto. Venuto meno l’interesse alla decisione per effetto della sopravvenienza normativa e dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio su tale presupposto giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti, in ragione delle ragioni della decisione.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 6 luglio 2022, con cui era stata certificata la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Il ricorso investiva anche gli atti presupposti e consequenziali, tra cui la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, l’accordo e l’intesa sanciti in sede di Conferenza Permanente e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente, con istanza depositata il 10 ottobre 2025, rappresentava l’intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, come previsto dalla sopravvenuta normativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’istanza della ricorrente verificando la ricorrenza dei presupposti indicati nell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito nella legge n. 118/2025. La norma collega al pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un effetto definitorio sul piano del contendere.

Il Tribunale ha ritenuto che tale sopravvenienza incida sull’interesse della società ricorrente alla decisione sul ricorso di annullamento. Una volta intervenuto l’adempimento e mutato il quadro normativo di riferimento, la pretesa caducatoria non presenta più alcuna utilità concreta per la parte.

Non si tratta di un accertamento sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano assorbiti. Il giudice amministrativo è tenuto a rilevare il venir meno dell’interesse e a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza pronunciarsi nel merito delle censure articolate.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le ragioni della definizione della causa e la natura sopravvenuta della vicenda che ha condotto alla declaratoria. Nessun profilo risarcitorio o restitutorio viene affrontato, rimanendo estraneo al thema decidendum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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