Silenzio assenso non applicabile alle istanze di permesso di costruire “Piano Casa” (Cons. Stato n. 1563 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso non si forma sulle istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della legge regionale sul “Piano Casa”. Si tratta di disciplina derogatoria, che richiede una complessa istruttoria per verificare i presupposti di applicabilità della deroga e comporta valutazioni tecnico-discrezionali incompatibili con il meccanismo di semplificazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, operante solo quando il titolo si risolva in un accertamento di mera conformità a parametri rigidamente fissati. Il rilievo prescinde dalle finalità dell’intervento, anche quando si tratti di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico. Ove l’immobile ricada nella fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, opera inoltre il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 338 r.d. n. 1265/1934, che prevale sulle previsioni urbanistiche locali ed esclude l’applicazione della normativa regionale sul Piano Casa.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile presenta al Comune, nel dicembre 2021, istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, ai sensi della legge regionale campana sul “Piano Casa”. Decorso il termine di novanta giorni senza pronuncia dell’amministrazione, comunica il perfezionamento del titolo per silenzio assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Seguono una prima S.C.I.A. in variante, non accolta dall’U.T.C., e una seconda S.C.I.A. in variante.

Con note dell’agosto 2022 il Comune dispone l’archiviazione della pratica di permesso di costruire e sospende il procedimento sulla S.C.I.A., richiamando la zona di rispetto cimiteriale e i motivi ostativi comunicati dall’Ufficio del Genio Civile in ordine all’autorizzazione sismica. La proprietaria impugna gli atti davanti al TAR Campania, che con la sentenza n. 431 del 2024 respinge i ricorsi, anche per i motivi aggiunti. Propone quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il nodo centrale: se l’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi della legge sul “Piano Casa” possa condurre alla formazione del titolo per silenzio assenso. La risposta è negativa. Il meccanismo dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 opera solo quando il titolo autorizzatorio si sostanzi in una verifica di mera conformità dell’oggetto dell’istanza a parametri rigidamente fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi o dagli strumenti di pianificazione.

Le discipline derogatorie richiedono invece un’istruttoria complessa e valutazioni tecnico-discrezionali, incompatibili con la natura del dispositivo di semplificazione. Il Consiglio di Stato richiama sul punto l’orientamento già espresso in materia di condoni e di leggi regionali sul Piano Casa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11034 del 2022, n. 5606 del 2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1759 del 2022 e n. 7012 del 2021). Irrilevanti restano le finalità dell’intervento, siano esse di efficientamento energetico, adeguamento statico o igienico-funzionale, e la circostanza che l’immobile sia stato regolarmente edificato in virtù di un precedente titolo.

Caduto il presupposto del titolo formatosi per silentium, la Corte dichiara infondato anche il motivo relativo all’archiviazione e alla sospensione degli effetti della S.C.I.A. in variante. L’amministrazione non aveva consumato il proprio potere di provvedere. Quanto alla nota dell’11 agosto 2022, il Collegio ne riqualifica il contenuto: pur con formula letterale imprecisa, essa palesa l’inibizione al proseguimento dei lavori, senza incertezza sull’an del provvedere.

Il Collegio affronta poi il vincolo cimiteriale, rilevando che l’immobile si colloca a una distanza dal cimitero compresa tra i 160 e i 167 metri, dunque entro la fascia di 200 metri. L’art. 338 r.d. n. 1265/1934 pone in tale area un vincolo di inedificabilità assoluta, che si impone anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale. La distanza si misura dal perimetro del cimitero, non dal suo centro. Ne deriva che l’art. 3, comma 1, lett. d), l.r. n. 19/2009 esclude dall’ambito applicativo della normativa regionale gli edifici collocati in aree di inedificabilità assoluta imposta da norme statali o regionali.

Non giustifica diversa conclusione il rilascio, da parte del Comune, di titoli edilizi in favore di immobili vicini, ugualmente ubicati nella fascia di rispetto: l’eventuale errore commesso in precedenza non legittima errori successivi né rende illegittimi provvedimenti conformi a legge. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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