Pausa pasto non retribuita per turni di sei ore nel personale penitenziario (Cons. Stato n. 3751 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge n. 203/1989, applicabile al personale della Polizia penitenziaria per effetto dell’estensione disposta dall’art. 3, non introduce un’indennità autonoma e generalizzata correlata alla mancata fruizione della pausa pasto, ma regola il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo al ricorrere delle specifiche e tipizzate condizioni di impiego e ambientali di cui all’art. 1. La monetizzazione della pausa come tempo di lavoro effettivo e la sua retribuibilità presuppongono che le condizioni concrete di svolgimento del servizio rendano la fruizione della pausa oggettivamente e strutturalmente impossibile, indipendentemente dalla volontà del dipendente. La durata del turno non è elemento dirimente, ma uno degli indici sintomatici della continuità del servizio e dell’impedimento obiettivo. Ove l’organizzazione consenta, al termine del turno, il rientro al domicilio o la fruizione del buono pasto, il presupposto sostanziale della tutela giurisprudenziale viene meno e la pretesa retributiva è infondata.
Il Fatto
Il personale della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Arienzo ha chiesto al TAR Campania il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle ore corrispondenti al tempo di consumazione del pasto, per il periodo dal 27.04.2015, sostenendo di non poter allontanarsi dalla postazione lavorativa né di poter contare su avvicendamento, in mancanza della mensa obbligatoria di servizio. La pretesa si fondava sull’art. 1 della legge n. 203/1989, letto in combinato disposto con l’art. 12 della legge n. 395/1990.
Il TAR ha rigettato il ricorso, rilevando che i ricorrenti svolgono un orario di servizio non superiore alle sei ore e che la loro posizione non è equiparabile a quella del personale dei Nuclei traduzioni e piantonamenti, destinatario di un trattamento di favore. Avverso tale decisione è stato proposto appello, con contestazione sia dell’esclusione del diritto sia dell’omesso esame di taluni elementi documentali.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1 della legge n. 203/1989 individua analiticamente le particolari situazioni di impiego e ambientali che giustificano la mensa obbligatoria; l’art. 2 disciplina la sostituzione con esercizi privati; l’art. 3 estende la disciplina all’Amministrazione penitenziaria, nel cui ambito l’art. 12 della legge n. 395/1990 istituisce la mensa di servizio. La contrattazione collettiva di comparto ha disciplinato il buono pasto quale strumento succedaneo, subordinandolo alle medesime condizioni di legge.
Quanto alla disciplina generale dell’orario, l’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 prevede la pausa minima oltre le sei ore, ma precisa che, salva diversa previsione collettiva, essa non è computata come lavoro né retribuita. Da qui la conclusione che la monetizzazione della pausa è fenomeno estraneo alla lettera della norma e costituisce il frutto di un’elaborazione giurisprudenziale legata a contesti peculiari.
I due precedenti invocati dagli appellanti non si attagliano al caso. La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 5046 del 2016 riguardava personale della Centrale Operativa Regionale con turni di otto ore, impossibilitato in modo oggettivo e assoluto ad allontanarsi dal posto di lavoro; la sentenza TAR Lazio n. 21352/2024 concerneva personale impiegato in turni di dodici ore. In entrambi i casi la struttura del servizio rendeva strutturalmente impossibile la fruizione della pausa, trasformandola in prestazione lavorativa effettiva.
La Casa Circondariale di Arienzo presenta invece un’organizzazione su quattro quadranti di sei ore. Il personale impiegato nelle fasce 12–18 e 18–24 può lasciare la struttura al termine del turno per consumare il pasto; il personale con incarichi fissi, pur avendo diritto al buono pasto se in servizio oltre le ore 14:30, è comunque in condizione di allontanarsi al termine del turno. Manca dunque il presupposto sostanziale della tutela invocata.
Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo. Il diniego motivato con il riferimento al buono pasto non implica alcun riconoscimento implicito delle condizioni di retribuibilità: significa che l’Amministrazione ha ritenuto soddisfatto il diritto al vitto mediante lo strumento sostitutivo. Le circolari richiamate non generalizzano il trattamento di favore riservato ai Nuclei traduzioni, ma lo ancorano al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1 della legge n. 203/1989, non integrate nel caso concreto. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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