Silenzio-assenso per torri telefoniche non per antenne senza relazione elettromagnetica (TAR Molise n. 286 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 presuppone non solo il decorso del termine dalla presentazione della domanda, ma anche la completezza ab origine dell’istanza e della documentazione allegata. In caso di lacuna documentale, il termine decorre solo dal momento in cui le carenze sono eliminate. La relazione di conformità ai campi elettromagnetici è richiesta per l’installazione delle antenne, ma è espressamente esclusa per le infrastrutture destinate a ospitarle, quali pali, torri e tralicci: rispetto a queste ultime la domanda è idonea a far maturare il titolo tacito. Il regolamento comunale che individua criteri di localizzazione e non divieti generalizzati è legittimo, purché l’installazione resti possibile in aree alternative senza pregiudizio per la rete.
Il Fatto
Una società titolare di infrastrutture per telecomunicazioni, incaricata da due gestori di telefonia mobile, presenta al SUAP comunale istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare un palo poligonale metallico su terreno privato, destinato a ospitare le antenne. Nel corso del procedimento il Comune chiede integrazioni documentali; l’ARPA segnala la carenza della documentazione necessaria al proprio parere. Il SUAP comunica quindi i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando il parere negativo del settore urbanistica: la distanza dall’area sensibile della scuola è di 108 metri, inferiore ai 150 metri imposti dal regolamento comunale.
La società trasmette denuncia di inizio lavori e controdeduzioni, poi autocertifica l’avvenuta formazione del silenzio-assenso. L’ARPA, ricevuta l’integrazione, esprime parere favorevole. Il Comune archivia la pratica e dispone la sospensione dei lavori. Contro tali atti, e contro le clausole del regolamento comunale, la società propone ricorso, deducendo la formazione del titolo tacito e l’illegittimità delle limitazioni alla localizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo sull’avvenuta formazione del titolo per silentium. Il silenzio-assenso richiede il decorso del termine e la contestuale presenza degli elementi costitutivi della fattispecie: in caso di incompletezza della domanda, il termine decorre da quando le carenze sono eliminate. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo sul punto e la pronuncia del Cons. Stato, Sez. VI, n. 11203 del 2023, secondo cui, ove l’istanza sia priva della documentazione necessaria, il silenzio-assenso non si forma e si versa in ipotesi di inesistenza, non di illegittimità.
Nel caso concreto, l’istanza era inizialmente priva della relazione di conformità ai campi elettromagnetici, trasmessa solo il 30 agosto 2023 e confermata dal parere ARPA del 7 settembre 2023. Poiché l’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 richiede espressamente tale allegazione, sull’installazione delle antenne nessun titolo tacito poteva ritenersi maturato alla data dell’archiviazione: il primo motivo è infondato sotto questo profilo.
Diversa è la sorte del palo di sostegno. Il medesimo comma 3 esclude la relazione per le infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate a ospitare gli impianti radioelettrici: per questa componente l’istanza era ab origine adeguatamente documentata. Il Collegio respinge anche l’eccezione comunale di interruzione del termine: la nota ARPA del 31 marzo 2023 risulta inoltrata solo al SUAP e non alla società, senza che l’Amministrazione abbia fornito prova contraria. La sospensione per la richiesta di integrazioni del 28 marzo 2023 non ha impedito la formazione del titolo, essendo comunque trascorsi oltre cinque mesi fino all’archiviazione del 9 ottobre 2023.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 assimila le infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria; l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti. La giurisprudenza ammette criteri localizzativi, non limitazioni consistenti in criteri distanziali generici: il richiamo è alla Corte cost. n. 331 del 2003 e al Cons. Stato, Sez. VI, n. 6961 del 2005. Tuttavia la società non ha dimostrato che le prescrizioni regolamentari abbiano concretamente reso impossibile la rete: il regolamento prevede zone di attrazione e zone neutre, e lo sforamento della soglia di 1000 W EIRP era di soli 20 W, superabile con una riduzione contenuta della potenza. Il motivo è quindi infondato.
Ne segue l’accoglimento parziale del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’impatto sulle opere per la torre/traliccio, con rigetto nel resto e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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