Sopravvenienza provvedimentale parzialmente satisfattiva e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Molise n. 285 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare alcuna residua utilità alla pronuncia di merito. Quando il nuovo provvedimento soddisfi solo parzialmente le pretese del ricorrente, lasciando sopravvissute alcune delle doglianze, la declaratoria di cessazione va esclusa. In tale ipotesi ricorrono i presupposti dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sempre che la sopravvenienza, nuova rispetto alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, renda inutile la sentenza e riveli una valutazione di sostanziale disinteresse alla decisione di merito.

Il Fatto

Due strutture sanitarie private accreditate impugnavano, con distinti ricorsi, il provvedimento del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario regionale, con cui era stata disposta l’autorizzazione provvisoria delle attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno 2021. Il provvedimento confermava, in continuità con l’esercizio precedente, i tetti di spesa per i pazienti extra-regionali e le prestazioni c.d. salvavita, escludeva dall’oggetto del contratto le prestazioni integrative e prevedeva acconti pari al 90% del budget su base mensile.

Le ricorrenti deducevano la violazione dei diritti partecipativi, il difetto di istruttoria e di motivazione, la portata retroattiva dell’atto, la contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà e l’elusione di una precedente pronuncia del TAR Molise. Le domande cautelari erano respinte. Nel corso del giudizio, le società chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’adozione di un sopravvenuto decreto commissariale che aveva rideterminato i livelli massimi di finanziamento e i budget per l’anno 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., essendo le impugnative rivolte avverso il medesimo provvedimento e fondate sulle stesse censure. Passa poi a esaminare la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricorda che la cessazione della materia del contendere opera quando sia intervenuta una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfare in modo pieno il diritto o l’interesse legittimo e a non lasciare alcuna potenziale utilità alla pronuncia di merito. Il Collegio cita in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, Cons. Stato, sez. II, n. 8615 del 2019, Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016.

Nel caso concreto, il decreto sopravvenuto modificava i livelli massimi di finanziamento e ridefiniva i budget secondo i parametri dell’Allegato 1, abilitando la liquidazione delle prestazioni extra-regionali oltre i limiti ovvero a seguito della compensazione interregionale, e delle prestazioni salvavita secondo le modalità e gli esiti dei controlli previsti dagli schemi di contratto. Tuttavia, osserva il Collegio, il decreto nulla dispone in ordine all’eliminazione dal regime convenzionale delle prestazioni integrative di alta complessità, né fornisce giustificazione sull’asserita mancata applicazione del margine di flessibilità del 2% rispetto al limite complessivo di spesa previgente, né sull’omesso utilizzo delle risorse attribuite alle Regioni per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga al limite di spesa.

La soddisfazione non è dunque integrale: non tutte le questioni sollevate trovano risoluzione favorevole, e la richiesta di cessazione va respinta. Il Tribunale ritiene però integrata la diversa fattispecie dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza d’interesse, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5355 del 2007: la nuova disciplina provvedimentale ha profondamente modificato i rapporti giuridici tra le società, la Regione e il Commissario, e le stesse memorie delle ricorrenti sottendono una valutazione di sostanziale inutilità di una pronuncia di merito. I ricorsi sono quindi dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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