Conto cumulativo di più agenti contabili e difetto di parificazione: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 156 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che conglobi, senza distinzione, i fatti di più gestioni facenti capo a soggetti diversi è improcedibile, perché non consente di individuare i fatti imputabili a ciascun agente secondo il principio di personalità della responsabilità contabile. La fattispecie non è sussumibile nei modelli dell’art. 188 R.D. n. 827/1924 (avvalimento di fiduciari) né dell’art. 192 R.D. n. 827/1924 (contabile principale e secondari). Il conto riassuntivo ex art. 140, primo comma, c.g.c. presuppone la trasmissione dei singoli conti giudiziali, non la loro sostituzione con il solo riepilogo. La mancata parificazione costituisce autonoma causa di improcedibilità: la firma digitale apposta dal responsabile del servizio finanziario sull’intero file certifica la conformità all’originale, non il visto di regolarità.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricata della gestione delle minute spese della Segreteria Generale di un Comune, per l’esercizio 2017. Il conto, redatto sul modello conforme al d.P.R. n. 194/1996, esponeva anticipazioni e spese, con riversamento del fondo cassa residuo in tesoreria.
La relazione rilevava che nel conto erano confluiti i risultati di tre distinte gestioni, facenti capo all’agente e a due subagenti, senza allegazione dei relativi conti. Segnalava inoltre il difetto di parificazione e la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., oltre a profili di non conformità delle scritture. L’agente eccepiva la regolarità del conto e chiedeva il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la struttura del conto, osservando che in esso sono confluite plurime gestioni, identiche per tipologia ma distinte sul piano oggettivo e soggettivo. Richiamando la giurisprudenza contabile sui modelli di gestione plurisoggettiva, rileva che ciascun agente era destinatario di autonoma anticipazione, teneva un separato registro di cassa e che i versamenti in tesoreria provenivano dalla direzione di afferenza del subagente. La fattispecie non rientra perciò né nello schema dell’art. 188 né in quello dell’art. 192 R.D. n. 827/1924.
La previsione della delibera di nomina, che impone ai subagenti di rendere il conto all’agente, individua solo il soggetto destinatario dei successivi adempimenti, non un contabile principale. Il conglobamento indistinto rende impossibile evincere l’imputabilità dei fatti, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità contabile. Il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i risultati, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.: la gestione cumulativa costituisce perciò motivo di improcedibilità.
La conclusione non muta qualificando il conto come riassuntivo. Il funzionario che redige il riepilogo non assume alcuna gestione e deve trasmettere i singoli conti giudiziali: nel caso concreto sono stati depositati solo il riassuntivo e, in istruttoria, rendiconti periodici di uno solo dei subagenti, non sottoscritti e privi di protocollo. Nessuno dei conti individuali è stato oggetto di parificazione e approvazione.
Il Collegio esamina poi la firma digitale del responsabile finanziario, unica apposta sul file. Poiché la qualifica non risulta dal certificato e il contenuto è eterogeneo, non è possibile ricondurre univocamente il documento al sottoscrittore ai sensi dell’art. 24 CAD: quella firma vale come certificazione di conformità all’originale, non come visto. La mancata parificazione è causa autonoma di improcedibilità.
Nel merito, la gestione delle anticipazioni per minute spese va inquadrata come cassa economale, con applicazione del principio contabile 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e classificazione tra i servizi per conto terzi. L’obbligo di rendicontazione trimestrale discende dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 41 del regolamento comunale. La previa vidimazione del registro di cassa garantisce la regolarità della tenuta, non delle annotazioni. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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