Ottemperanza al giudicato e astreinte: crisi di finanza pubblica esclude la penalità (TAR Campania n. 1109 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, nominando il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non consegue automaticamente all’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’ottemperanza valuta in concreto la sussistenza delle altre ragioni ostative, autonome rispetto al limite della manifesta iniquità, e può negare l’astreinte quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino l’inadempimento. L’istituto resta astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua applicazione è rimessa all’ampio potere discrezionale del giudice.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per alcuni anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di duemila euro.

Dopo aver notificato il titolo, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni e ottenuta l’attestazione del passaggio in giudicato, la ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto quindi l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato il rispetto delle formalità processuali. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La notifica del titolo è stata eseguita e il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è decorso. Sussistono dunque i presupposti dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione non ha provato il riconoscimento della Carta elettronica per l’importo e gli anni scolastici indicati. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione è stata ordinata a provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario dovrà agire su richiesta della parte, previa dichiarazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, provvedendo anche alla allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.

Sulla richiesta di astreinte il Tribunale richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico, delle difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e della rilevanza di specifici interessi pubblici. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo. Nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *