Ottemperanza della Carta docente con commissario ad acta ed esclusione dell’astreinte (TAR Veneto n. 200 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 va attuato dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta, con onere di allocazione della somma in bilancio, senza che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare l’inadempimento. La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrano le «altre ragioni ostative» elaborate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso una sentenza di condanna al pagamento di complessivi € 2.000,00 per il mancato riconoscimento della Carta elettronica, del valore annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici di servizio. La pronuncia, pubblicata il 28 marzo 2025, era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione il 2 aprile 2025 ed era passata in giudicato.
Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il capo condannatorio, in particolare non aveva attivato la Carta, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione: la sentenza ottemperanda è un provvedimento del giudice ordinario equiparato al giudicato, la cui attuazione è consentita dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La notifica è avvenuta presso il domicilio digitale dell’Amministrazione secondo gli artt. 479 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha dichiarato l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ordinando di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto di condanna. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente e ulteriore termine di 60 giorni, precisando che il commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio e che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della specialità del debitore pubblico, affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative». Alla luce di tale criterio, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna.
Il TAR ha valorizzato, inoltre, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e società esterne ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2016, con fasi affidate a strutture centralizzate. Il ritardo del Ministero è stato così ricondotto alla mole eccezionale del contenzioso seriale sulla materia, circostanza ritenuta ragionevole e idonea a escludere l’astreinte. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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