Carta docente: il giudice dell’ottemperanza ordina il rilascio e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2879 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, quando il titolo esecutivo non sia stato integralmente eseguito. L’ordine di adempimento, con la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta, prescinde dalla dimostrazione di un comportamento colpevole dell’Amministrazione, essendo sufficiente la prova dell’inadempimento. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dell’esiguità del debito e delle difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza una sentenza passata in giudicato che dichiarava il suo diritto a usufruire della carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00 annui per tre anni scolastici. Non avendo ricevuto l’erogazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio ha osservato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato e che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. È stato, altresì, rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza della prova dell’avvenuto e integrale pagamento, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica ed effettuare i pagamenti dovuti entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il TAR ha, invece, respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Richiamando propri precedenti, il Collegio ha ritenuto che l’applicazione delle astreintes possa essere esclusa quando risulti “manifestamente iniqua”. Nel caso di specie, tale iniquità è stata ravvisata nell’esiguità del debito, che renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva, e nelle difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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