Ottemperanza ex post per la proroga del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 189 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la proroga del termine concesso al commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza può essere autorizzata ex post, anche successivamente alla scadenza del termine e alla presentazione della relazione finale, purché sussistano concrete modalità di esecuzione dell’incarico che giustifichino il ritardo. L’autorizzazione tardiva non incide sulla validità degli atti compiuti dal commissario, ma la liquidazione del compenso resta subordinata alla presentazione di un’apposita istanza ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 115/2000, corredata dall’indicazione delle vacazioni dedicate e delle spese eventualmente sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con gli accessori dovuti per legge. A seguito dell’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il TAR Abruzzo, con sentenza n. 292/2025, aveva accolto il ricorso in ottemperanza e nominato un funzionario della Prefettura di Chieti quale commissario ad acta.
Il commissario, con istanza dell’11/12/2025, aveva chiesto una proroga del termine sino al 6 marzo 2026 per completare gli adempimenti. Nel frattempo, con istanza del 03/02/2026, il ricorrente segnalava la sopravvenuta carenza d’interesse alla proroga, avendo il bonus già accreditato sulla piattaforma a gennaio 2026. Il commissario depositava quindi la relazione finale il 10/02/2026, dando atto dell’integrale ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che la relazione del commissario ad acta, depositata il 10/02/2026, documenta l’esatta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione e lo svolgimento di attività da parte del commissario anche successivamente alla richiesta di proroga. Il Collegio ritiene pertanto di autorizzare ex post la proroga del termine, sino alla data di deposito della relazione, in ragione delle concrete modalità di esecuzione dell’incarico.
La decisione si fonda sulla considerazione che l’ottemperanza era stata comunque realizzata e che il commissario aveva operato diligentemente, sicché l’autorizzazione tardiva rappresenta una regolarizzazione formale necessaria per la completezza del procedimento. Il TAR precisa che tale autorizzazione postuma non pregiudica la posizione del ricorrente, ormai soddisfatto nell’interesse sostanziale.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio stabilisce che la liquidazione non può avvenire d’ufficio ma richiede un’apposita istanza ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 115/2000, con la specifica indicazione delle vacazioni dedicate all’incarico e delle eventuali spese sostenute. La pronuncia definisce così il perimetro dell’autorizzazione tardiva, distinguendo tra la regolarizzazione dei termini e la fase successiva della liquidazione del compenso.
In conclusione, il TAR dispone l’autorizzazione ex post della proroga sino al 10/02/2026, data di deposito della relazione finale, rimettendo al commissario l’iniziativa per la richiesta di liquidazione del compenso.
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Nota della Redazione
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