Silenzio del Comune sull’affrancazione del bene PEEP e obbligo di provvedere (TAR Toscana n. 326 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può sottrarsi all’obbligo di provvedere sull’istanza di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione di un alloggio PEEP assumendo di non disporre degli strumenti per determinare il corrispettivo. La nota che rinvia a una futura rideterminazione dei valori immobiliari costituisce atto soprassessorio, contrario al dovere di procedere posto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, avverso il quale sono esperibili sia la tutela demolitoria sia l’azione di accertamento del silenzio-inadempimento. Una volta che il Comune abbia manifestato con delibera consiliare la volontà di consentire l’affrancazione ai sensi dell’art. 31, comma 49-bis, legge n. 448/1998, l’interesse del privato ha solido fondamento giuridico e il carattere discrezionale della determinazione del corrispettivo non legittima la paralisi del procedimento. Anche le decisioni degli organi di governo sono soggette alle regole sul procedimento e all’obbligo di provvedere, con conseguente condanna di tutti gli organi comunali, Consiglio compreso, ad adottare gli adempimenti necessari entro un termine fissato dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare, con pertinenza, compresa in un comprensorio di edilizia economica e popolare nel Comune di Carrara. Essendo venuti meno i vincoli derivanti dalla originaria convenzione urbanistica, ha chiesto al Comune la quantificazione del corrispettivo necessario per l’affrancazione dal residuo limite del prezzo massimo di cessione, così da poter alienare il bene a terzi, e la liberazione da ogni vincolo.

Il Comune ha risposto di non poter accogliere la richiesta perché privo degli strumenti giuridici per determinare il corrispettivo, in attesa che gli organi di governo risolvano le problematiche ostative. La proprietaria ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per l’ordine di provvedere con provvedimento espresso, per la nomina di un commissario ad acta e per l’indennizzo da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La soddisfazione della pretesa sostanziale dipende dall’adozione di atti autoritativi di natura discrezionale, segnatamente la determinazione del prezzo di cessione: la posizione azionata va perciò qualificata come interesse legittimo, con radicamento della giurisdizione amministrativa.

Superata anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della nota comunale: la ricorrente non aveva l’onere di impugnarla, avendo la stessa natura di atto soprassessorio contrario al dovere di procedere dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Avverso tale atto è esperibile sia la tutela demolitoria sia l’azione di accertamento del silenzio, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4803 del 2021.

Nel merito il ricorso è fondato. Non convince la tesi del Comune secondo cui l’accoglimento dell’affrancazione sarebbe discrezionale nell’an: con la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 26.01.2016 l’ente ha già manifestato la volontà di consentire l’affrancazione ex art. 31, comma 49-bis, legge n. 448/1998, riservandosi di rideterminare i corrispettivi per i contratti successivi al 31.12.2016. L’interesse della ricorrente ha dunque solido fondamento giuridico.

La Corte riconosce che la soddisfazione di tale interesse è subordinata alla rideterminazione dei valori immobiliari da parte del Consiglio comunale. Ciò non può però comportare la paralisi e il rinvio sine die dell’adempimento preliminare: le decisioni degli organi di governo restano soggette alle regole sul procedimento e all’obbligo di provvedere. Il ricorso è quindi accolto, con condanna di tutti gli organi comunali, Consiglio compreso, ad adottare gli adempimenti di legge entro sei mesi dalla comunicazione o notifica della sentenza.

È invece respinta la domanda di indennizzo per il ritardo: ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 69/2013 la misura presuppone procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa e la preventiva presentazione del ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990, presupposti non ricorrenti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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