Diniego di rinnovo del permesso e preclusione da diniego del visto di reingresso (TAR Toscana n. 327 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno, il diniego del visto di reingresso emesso dall’autorità consolare e non impugnato diviene definitivo e preclude il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, poiché difetta il requisito della regolare permanenza nel territorio nazionale richiesto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998. Il regolare passaggio alla frontiera non ha efficacia sanante quando lo straniero sia destinatario di un diniego di visto: la condotta integra una falsa rappresentazione del proprio status, ostativa all’accoglimento dell’istanza. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, richiamato dall’art. 5, comma 5, le false attestazioni a sostegno della domanda comportano l’inammissibilità della domanda stessa e rendono irrilevanti i sopravvenuti elementi lavorativi e abitativi. La nota dell’ufficio immigrazione che si limiti a richiamare atti definitivi non è affetta da incompetenza assoluta, essendo assicurata la provenienza dal plesso amministrativo pertinente.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, otteneva nel 2020 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con scadenza al 15.09.2021, che non ritirava perché si recava nel paese di origine dal 30.11.2020 al 3.11.2022. Il 15.12.2021 presentava al Consolato Generale d’Italia a Shangai la richiesta di visto di reingresso. La Questura esprimeva parere negativo, rilevando il trattenimento all’estero oltre i termini e l’assenza di gravi e comprovati motivi. L’autorità consolare denegava il visto, provvedimento notificato all’interessata il 24.10.2022.

Rientrata in Italia, la ricorrente sollecitava il rinnovo del permesso. Con PEC del 28.03.2023 l’Ufficio Immigrazione replicava che la posizione era già stata valutata con il parere negativo al reingresso e con il conseguente rifiuto del visto. Avverso tale nota proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento e l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti del provvedimento. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e disponeva incombenti istruttori, assolti dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, a un più attento esame rispetto alla delibazione cautelare avvenuta in assenza di documentazione, ritiene il ricorso infondato. Il punto dirimente è che il diniego del visto non solo è stato emanato dall’autorità consolare il 5.10.2022, ma è stato notificato alla richiedente il 24.10.2022, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dalla stessa in calce all’atto. La circostanza è confermata dalla comunicazione inviata alla Questura con PEC del 21.06.2023.

Tale provvedimento non è stato impugnato e pertanto è definitivo. Le contestazioni sulla valutazione dei termini per la richiesta del visto avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente. Il diniego si fonda sull’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, che esclude il rinnovo quando lo straniero ha interrotto il soggiorno per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità, salvo gravi e comprovati motivi.

Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, Sez. II, n. 1397 del 2022) secondo cui l’ingresso e il rilascio del permesso sono subordinati al previo ottenimento del visto, e l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto quando mancano i requisiti dell’ingresso. La tesi della ricorrente, secondo cui il regolare passaggio alla frontiera avrebbe efficacia sanante, non è condivisibile: la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. VI, n. 22625 del 2017) distingue l’ingresso clandestino dal controllo di frontiera effettuato, ma nella specie la ricorrente era destinataria di un diniego di visto, posizione più grave di chi si presenti privo di titolo.

L’ingresso è dunque avvenuto mediante cosciente rappresentazione non veritiera del proprio status, il che esclude qualsiasi legittimo affidamento. La regolarità della presenza risulta elemento di fatto illecitamente e falsamente sostenuto in sede procedimentale e non può costituire fatto sopravvenuto utile. Il Collegio applica l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, richiamato dall’art. 5, comma 5, e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 5607 del 2023; n. 6011 del 2022): la falsa documentazione preclude l’ottenimento del titolo e rende irrilevanti gli ulteriori elementi sopravvenuti.

Quanto al secondo motivo, la nota impugnata è una PEC istituzionale della Polizia di Stato proveniente dall’Ufficio Immigrazione, incardinato nel plesso amministrativo della Questura: non sussiste incompetenza assoluta né difetto di giuridica esistenza dell’atto. Il contenuto si sostanzia in un mero richiamo ad atti definitivi e non implica esercizio di facoltà discrezionali ulteriori. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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