Aggiudicazione servizio emergenza stradale, bilanciamento interessi e continuità (TAR Puglia n. 45 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, il giudice valuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, procedendo al bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati. Con riguardo all’affidamento di un servizio essenziale come quello di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, l’interesse pubblico alla continuità dell’erogazione è idoneo a prevalere sull’interesse del ricorrente, pur in presenza di censure che richiedano accertamenti istruttori. La reiezione dell’istanza cautelare non implica una pronuncia anticipata sul merito, ma è giustificata dall’esigenza di non interrompere un servizio sensibile e trova adeguato contemporamento nella sollecita fissazione dell’udienza di merito e nell’acquisizione, da parte dell’Amministrazione non costituita, di una relazione documentata. L’istruttoria in funzione della decisione di merito è pertanto disposta ai sensi dell’art. 120 cod. proc. amm., nel quadro della disciplina degli artt. 55 e 65 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Stazione Appaltante aveva disposto l’aggiudicazione della concessione del servizio di pulizia e bonifica della sede stradale, da eseguirsi in situazioni di emergenza conseguenti a sinistri e incidenti sulle strade comunali. L’affidamento risultava già essere stato eseguito in via d’urgenza dal controinteressato, risultato aggiudicatario della gara. Il ricorrente domandava l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti del provvedimento, deducendo i vizi che lo assistevano; l’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente dà atto dell’avvenuto affidamento in via d’urgenza del servizio alla controinteressata. Nell’esame della domanda cautelare, il Collegio rinviene direttamente il fulcro della decisione nel periculum in mora, declinato come bilanciamento tra l’interesse della ricorrente e l’interesse pubblico alla prosecuzione senza soluzione di continuità di una prestazione funzionale alla sicurezza stradale. Il Collegio ritiene che la natura del servizio, connotato da urgenza e da finalità di tutela dell’incolumità pubblica, renda prevalente l’esigenza di non interrompere l’erogazione, pur in pendenza della delibazione delle censure.
Il Tribunale chiarisce attraverso la valutazione che la continuità del servizio risulta essere un interesse pubblico primario e non comprimibile, il quale costituisce l’asse portante del bilanciamento effettuato in sede cautelare. Il disposto rifiuto della misura di sospensione viene quindi direttamente correlato alla necessità di assicurare il suddetto interesse, nonché alla circostanza che la decisione cautelare non preclude l’accertamento nel merito delle doglianze.
Conseguentemente, il Tribunale giudica necessaria, ai fini del decidere, l’acquisizione di una dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa, proveniente dall’Amministrazione comunale rimasta contumace, assegnando un termine per il deposito. Il provvedimento cautelare negativo è infine accompagnato dalla fissazione dell’udienza di merito, sintomatica dell’intento di non differire nel tempo l’accertamento delle violazioni dedotte e di definire rapidamente la controversia nel contesto della sollecita fissazione del merito ex art. 120 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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