Azione contro il silenzio inammissibile se la pretesa è di diritto soggettivo (TAR Lombardia n. 130 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce un rimedio di carattere generale, indipendente dalla sussistenza della giurisdizione amministrativa, ma la presuppone e non la fonda. Il riparto di giurisdizione va verificato avendo riguardo alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia, non alla natura processuale dello strumento azionato. Ne consegue che il rimedio contro il silenzio non è esperibile quando il rapporto sostanziale sotteso all’istanza rimasta inevasa appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, mancando la posizione di interesse legittimo e la natura autoritativa dell’atto. La controversia sulla restituzione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale l’azione può essere riproposta come domanda di accertamento e condanna.

Il Fatto

Una società, locataria di un autoveicolo, propone ricorso al TAR per accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura su un’istanza di dissequestro del veicolo, inoltrata a mezzo pec nel settembre 2025, e per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.

La società riferisce di aver impugnato dinanzi al Prefetto, nel gennaio 2025, il verbale di sequestro amministrativo del veicolo e di averne dedotto l’accoglimento tacito per inerzia dell’amministrazione, con conseguente formazione del silenzio assenso. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la pretesa azionata ha natura di diritto soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio consolidato: l’azione contro il silenzio non è un rimedio di carattere generale che amplia la giurisdizione amministrativa, ma un mezzo processuale che ne presuppone la sussistenza. Per il riparto occorre guardare alla pretesa sostanziale sottesa all’inerzia dedotta.

Richiamando le Sezioni Unite n. 32688 del 2021 e n. 29178 del 2020, il Tribunale ribadisce che il silenzio inadempimento non può configurarsi in presenza di posizioni di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità attribuita direttamente dal dato positivo e non bisognosa dell’intermediazione amministrativa. Nello stesso senso cita Cons. Stato n. 2569 del 2025.

Nel caso concreto, la ricorrente agisce a tutela del preteso diritto soggettivo al dissequestro e alla restituzione del veicolo, a seguito dell’asserito accoglimento tacito del ricorso amministrativo. La stessa difesa ha chiarito che oggetto del giudizio è esclusivamente l’inadempimento dell’amministrazione nel restituire il mezzo, a fronte di un diritto formatosi per effetto del silenzio assenso.

Poiché viene in rilievo un presunto inadempimento correlato al soddisfacimento di un diritto soggettivo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario nelle forme pertinenti e nei termini di rito. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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