Termine VIA perentorio: silenzio accertato, indennizzo richiede potere sostitutivo (TAR Emilia-Romagna n. 946 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA, pari a trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque a centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, hanno natura perentoria. La loro scadenza senza che l’amministrazione abbia adottato il provvedimento finale legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., senza che rilevi l’eventuale carattere pretestuoso dell’istanza. L’indennizzo automatico pari al cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, costituisce una tutela di natura indennitaria e non risarcitoria. Tale pretesa è tuttavia subordinata alla condizione di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990, ossia alla preventiva richiesta di attivazione del potere sostitutivo nei confronti del titolare del potere stesso.
Il Fatto
La società ricorrente, proponente un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel comune di Alfonsine, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per l’avvio del procedimento di VIA. Il Ministero dichiarava la procedibilità dell’istanza e pubblicava la documentazione progettuale. A seguito di modifiche progettuali depositate nel luglio 2025, il MASE provvedeva alla nuova pubblicazione sul proprio sito. Decorsi vanamente i termini di legge, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito avverso il silenzio. In relazione al decorso del termine, il TAR ha evidenziato che la normativa di settore impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione pubblica e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. La giurisprudenza è pacifica nel considerare tali termini perentori, sia alla luce del dato testuale dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, sia in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Accertata la violazione dell’obbligo di provvedere, reso più cogente dalla legge n. 190/2012, il Tribunale ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento di VIA nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, onerando l’Amministrazione del relativo compenso forfettario.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006. Pur riconoscendo la natura indennitaria e non risarcitoria della tutela, che esonera l’istante dalla prova della colpa e del danno, il Collegio ha rilevato che la pretesa è carente della condizione prevista dall’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990. La norma generale richiede, quale presupposto per l’indennizzo da mero ritardo, la preventiva attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, ovvero l’istanza all’amministrazione procedente per la trasmissione al titolare del potere sostitutivo. Nel caso di specie tale attivazione non era avvenuta, con conseguente rigetto della relativa domanda e condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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