La cauzione TULPS come misura sanzionatoria vincolata e doverosa (TAR Abruzzo n. 180 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incameramento della cauzione previsto dall’art. 137 TULPS costituisce misura sanzionatoria a carattere doveroso e vincolato, il cui esercizio è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale del Prefetto, sindacabile in sede giurisdizionale solo per irragionevolezza o arbitrarietà. La devoluzione all’Erario non viola il principio del ne bis in idem quando, pur in presenza di distinti procedimenti, sia stato adottato un unico provvedimento sanzionatorio per i medesimi fatti. La circostanza che le violazioni penali contestate non si siano concluse con sentenza definitiva di condanna non preclude all’Amministrazione di valutare l’inaffidabilità del titolare di licenza, stante la delicatezza dell’attività di investigazione privata che esige una condotta immune da censure. La diffida rivolta a soggetto non più titolare della licenza è priva di utilità attuale, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di amministratore unico di una società cooperativa, era titolare di licenza ex art. 134 TULPS per la gestione di un istituto di investigazioni private. A seguito di attività istruttoria, la Prefettura contestava reiterate irregolarità, tra cui l’impiego di soggetti pregiudicati in servizi rientranti nella sfera di competenza delle Forze dell’Ordine e la violazione del D.M. n. 269/2010. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione disponeva la diffida a non reiterare i comportamenti contestati e l’incameramento parziale di € 20.000,00 della cauzione versata ai sensi dell’art. 137 TULPS. Il ricorrente contestava la violazione del ne bis in idem, l’incongruenza tra fatti contestati e fatti posti a base del provvedimento, l’insussistenza dei presupposti e la violazione dei principi di non colpevolezza e proporzionalità. In udienza, la difesa dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse sulla diffida, non essendo più il ricorrente titolare della licenza dal 2021, e insisteva per l’annullamento del capo concernente l’incameramento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all’impugnazione della diffida, rilevando l’assenza di utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento, attesa la cessazione della titolarità della licenza ex art. 134 TULPS.
Quanto all’incameramento della cauzione, il Tribunale ha respinto la censura di violazione del ne bis in idem, osservando che l’Amministrazione ha adottato un unico provvedimento sanzionatorio, non risultando emanato alcun atto di revoca della licenza. La dedotta esistenza di plurime ordinanze-ingiunzione è rimasta del tutto generica e priva di supporto probatorio, non risultando dagli atti di causa.
Il Collegio ha altresì escluso l’incongruenza tra l’atto di avvio e il provvedimento conclusivo, rilevando che la comunicazione del 11/02/2020 indicava già analiticamente le segnalazioni poste a fondamento del procedimento e che il ricorrente aveva esercitato pienamente il diritto di difesa mediante memorie. L’Amministrazione ha legittimamente considerato anche elementi sopravvenuti, che non costituivano l’unica base dell’atto ma hanno solo aggravato la posizione del privato.
In ordine alla natura della misura, il Tribunale ha precisato che la devoluzione della cauzione di cui all’art. 137 TULPS si atteggia a sanzione doverosa e vincolata, gravata da un potere prettamente discrezionale del Prefetto nella valutazione delle inosservanze, sindacabile solo per irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso di specie, le numerose e reiterate irregolarità risultano documentalmente provate e l’atto è adeguatamente motivato. La mancanza di condanne definitive non assume rilievo, poiché l’esercizio dell’attività di investigazione privata esige una condotta immune da censure, a prescindere dalla definitività degli accertamenti penali, come già affermato da TAR Piemonte, Sez. II, n. 668 del 2022. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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