Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3689 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato in motivazione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo e in relazione al servizio prestato negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio ha poi precisato la disciplina del munus di ausiliario. Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R..

La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, all’interno del fascicolo telematico, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Quanto alle spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, il Collegio le ha liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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