Silenzio-inadempimento escluso dal riscontro espresso del Comune sull’esposto edilizio (TAR Lazio n. 254 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. Il rimedio è esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere e dell’inerzia dell’Amministrazione rispetto ad esso. L’inerzia non è configurabile quando l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza con un provvedimento espresso, anche se di contenuto non satisfattivo: esula dal giudizio sul silenzio la valutazione della portata sostanziale dell’atto, per il quale l’ordinamento appresta l’ordinario giudizio impugnatorio. Le mere sollecitazioni stragiuduali al riesame di quanto già comunicato non radicano un nuovo obbligo di pronuncia.

Il Fatto

La ricorrente ha segnalato al Comune di Latina un presunto abuso edilizio riguardante un fabbricato plurifamiliare edificato sul lotto confinante, chiedendo l’avvio delle attività di verifica e l’adozione di un provvedimento espresso. Secondo la prospettazione, il riscontro comunale si era limitato a richiamare gli accertamenti già svolti nel 2017, senza esaminare la conformità del permesso alla disciplina urbanistica e pianificatoria, in particolare sul numero di piani e sul confine del garage. Dopo una comunicazione con cui l’ente aveva riferito di aver trasmesso gli incartamenti all’ufficio competente, la ricorrente non ha ricevuto ulteriori riscontri.

Da qui il ricorso volto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Comune di pronunciarsi in via espressa. Il Comune e l’impresa controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità, sostenendo l’idoneità del riscontro già fornito ad integrare l’adempimento e la natura meramente sollecitatoria delle successive comunicazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro del rimedio richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale: il ricorso avverso il silenzio accerta la violazione dell’obbligo di provvedere, presuppone l’inerzia dell’Amministrazione e non opera quando essa abbia adottato un atto endoprocedimentale o meramente soprassessorio, che rinvia sine die la conclusione del procedimento.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che la nota comunale sia idonea, per tenore e portata, a integrare l’adempimento dell’obbligo di provvedere. L’ente non si è limitato a richiamare le verifiche già espletate, ma ha considerato i nuovi aspetti segnalati e li ha reputati inidonei a superare le risultanze degli accertamenti svolti sull’immobile, aventi ad oggetto la medesima legittimità edilizia.

Il Collegio valorizza altresì la circostanza che l’istanza non si fondava su elementi sopravvenuti, ma su criticità originariamente presenti e percepibili, dedotte a circa otto anni di distanza dai fatti e dagli accertamenti e dopo la definizione di altre iniziative giurisdizionali senza esiti favorevoli.

Ne consegue che, a fronte del contenuto in tesi lacunoso del provvedimento, la ricorrente avrebbe dovuto azionare l’ordinario giudizio impugnatorio, non essendo più configurabile l’inerzia. Le successive comunicazioni, volte a sollecitare in via stragiuduale il riesame, non radicano alcun obbligo di pronuncia. La nota con cui il Comune ha informato della trasmissione degli atti all’ufficio competente costituisce mera riserva di riesame, interlocutoria e inidonea a incidere sugli effetti del riscontro già fornito.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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