Ordine di demolizione: natura vincolata e valutazione unitaria degli abusi (TAR Lazio n. 255 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di attività vincolata e non è assistito dalle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, né richiede una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione della misura repressiva non radica alcun legittimo affidamento e non impone un onere di motivazione rafforzata. In presenza di più interventi su una stessa area, la valutazione va compiuta in termini unitari, avuto riguardo all’impatto edilizio complessivo e non atomistico delle opere. La qualificazione come nuova costruzione dipende dall’effettiva idoneità dell’intervento a trasformare in modo significativo e permanente il territorio, a prescindere dal genus astratto. L’onere di provare la risalenza dell’immobile a epoca anteriore al 1967 grava sul privato, con prova rigorosa e documentazione certa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Alatri gli ha ingiunto la demolizione di una serie di interventi realizzati, in assenza del permesso di costruire, su un fondo di sua proprietà. Gli abusi, accertati in esito a un sopralluogo, consistevano in un fabbricato residenziale, in un locale deposito, in un ricovero per animali e in un muro di sostegno di notevoli dimensioni.
Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e il difetto di istruttoria, sostenendo la natura pertinenziale dei manufatti, la risalenza del fabbricato a epoca anteriore al 1967 e la duplicazione della sanzione per il deposito. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, richiamando un orientamento consolidato, esclude che al procedimento di demolizione si applichino le garanzie partecipative: l’attività di repressione degli abusi edilizi ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è di natura vincolata. Richiama inoltre l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, rilevando che il ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a determinare un esito diverso dell’azione amministrativa.
Quanto al secondo motivo, il TAR segue l’indirizzo fissato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017: dalla natura vincolata dell’ordine deriva la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il tempo trascorso non genera affidamento e rafforza anzi il carattere abusivo dell’intervento, trattandosi di illecito permanente. Il principio vale anche quando il titolare attuale non sia responsabile materiale dell’abuso, in coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria.
Sul terzo motivo, il Collegio afferma che in caso di pluralità di abusi non è possibile scomporre le opere per negarne l’assoggettamento a sanzione: il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. La valutazione deve essere complessiva e non atomistica, e il notevole impatto complessivo è già sufficiente a corroborare la legittimità della misura.
Nel merito dei singoli abusi, le dimensioni e le caratteristiche costruttive del deposito e del ricovero per animali ne rivelano la natura di volume edilizio bisognoso di titolo. Tali manufatti, non coessenziali a un bene principale e utilizzabili autonomamente, non sono pertinenze ai fini urbanistici. Il muro di sostegno, per la sua consistenza, è qualificabile come nuova costruzione e non come semplice recinto. Quanto al fabbricato residenziale, la dedotta risalenza ante 1967 è priva di adeguato supporto probatorio, gravando sul privato l’onere della prova rigorosa. Infine, il manufatto già oggetto di precedente ordinanza risulta solo citato tra i “visti” e non attinto dal nuovo ordine, escludendosi la duplicazione della sanzione.
Nota della Redazione
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