Prelievo latte: prescrizione decennale del capitale e quinquennale degli interessi (Cons. Stato n. 1462 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare latte il credito relativo al capitale è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, non costituendo prestazione periodica, mentre il credito per interessi è soggetto al termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al debito principale. La sospensione dei termini prevista dall’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009 e dall’art. 68 d.l. n. 18/2020 va computata ai fini del calcolo del termine prescrizionale. L’intimazione di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione per il capitale e per gli interessi maturati alla data della sua notificazione; per gli interessi maturati successivamente, in assenza di ulteriori atti interruttivi, la prescrizione quinquennale matura e l’intimazione va annullata in parte qua. I vizi degli atti impositivi presupposti, ove non tempestivamente impugnati, non sono deducibili avverso l’atto di riscossione successivo.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto un’intimazione di pagamento notificatagli nel dicembre 2021 per oltre tre milioni di euro, a titolo di residuo ruolo per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferita a una cartella del 2008 relativa alle annate 2000/01-2004/05. Il TAR accoglieva il ricorso sull’assunto che l’intimazione fosse affetta da invalidità derivata dall’annullamento, disposto dal TAR Lazio n. 10607/2023, della comunicazione AGEA dell’8 luglio 2010.

AGEA e l’agente della riscossione proponevano appello, producendo la sentenza di Cons. Stato n. 4295 del 2025, che aveva riformato la pronuncia del TAR Lazio. L’appellato riproponeva i motivi di primo grado non esaminati, tra cui l’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’intimazione impugnata non indica come presupposto l’atto annullato dal TAR Lazio n. 10607/2023, richiamando invece una cartella del 2008. Quella decisione non aveva annullato alcun atto presupposto, limitandosi a disapplicare gli atti di compensazione con effetto circoscritto a quel giudizio. La riforma in appello ha comunque ripristinato l’efficacia dell’atto. Il richiamo alla Cass. n. 18003/2022 è inconferente, riguardando l’annullamento del ruolo o della cartella e non di una precedente intimazione.

Passando ai motivi riproposti, la Sezione conferma l’orientamento consolidato: per il capitale vale la prescrizione decennale, poiché il prelievo non è debito periodico; il termine breve del Regolamento CE n. 2988/95 non si applica, essendo gli interessi finanziari dell’Unione assicurati da responsabilità diretta degli Stati. Per gli interessi opera invece il termine quinquennale.

Quanto al decorso del termine, il Collegio computa i periodi di sospensione normativa e giunge a un totale di 9 anni, 8 mesi e 13 giorni alla data di notifica: la prescrizione decennale del capitale non era maturata. Rileva inoltre l’effetto impeditivo ex art. 2945, comma 2, cod. civ. durante la pendenza del giudizio sull’intimazione del 2010. L’intimazione del 2010 ha interrotto la prescrizione anche per gli interessi maturati a quella data; per quelli successivi, non constando ulteriori atti interruttivi, la prescrizione è maturata, con conseguente annullamento parziale dell’atto.

Le censure sulla cartella del 2008 sono respinte: l’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 non prevede una decadenza autonoma della cartella, che rileva solo se il credito si sia prescritto. I vizi del ruolo e la mancata notifica degli atti presupposti dovevano essere fatti valere impugnando la cartella, non la successiva intimazione. Infondate anche le doglianze sulle compensazioni PAC, per difetto di prova, e sull’esenzione dagli interessi, che costituirebbe aiuto di Stato.

L’appello è quindi accolto quanto al capitale e il ricorso di primo grado è accolto nei soli limiti dell’annullamento della parte dell’intimazione relativa agli interessi maturati dopo l’8 luglio 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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