Eterointegrazione della lex specialis da parte della normativa regionale sopravvenuta (TAR Puglia n. 853 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni di una legge regionale sopravvenuta, adottate con funzione agevolativa dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e periodici, hanno idoneità eterointegrativa rispetto all’atto concessorio e alla lex specialis di assegnazione del posteggio, limitatamente alle ipotesi in cui l’attività ivi esercitata sia quella di vendita esclusiva di giornali e periodici. Ne consegue che il concessionario, titolare di rivendita esclusiva di giornali, può destinare una parte della superficie dell’edicola alla vendita di prodotti alimentari e bevande tramite distributori automatici, anche in deroga al vincolo di destinazione “non alimentare” previsto dal bando. Tale facoltà, in quanto configura un beneficio giustificato dalle notorie difficoltà economiche del settore della stampa, non è estensibile ad altre attività non alimentari ivi esercitate.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella concessione di un posteggio isolato stagionale adibito ad edicola per la vendita esclusiva di giornali e periodici, presentava una SCIA per l’installazione, in parte dello spazio, di distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande. Il Comune, all’esito di un sopralluogo, adottava un provvedimento inibitorio di tale attività, ritenendola incompatibile con il vincolo di destinazione “non alimentare” del posteggio, previsto dal bando di assegnazione e presupposto della concessione.
La società ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo che la sopravvenuta disciplina regionale, ed in particolare l’art. 3 della L.R. n. 20/2024, facoltizza i rivenditori esclusivi di giornali ad installare distributori automatici per alimenti e bevande, integrando in via derogatoria le previsioni concessorie e della lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha accolto il ricorso, concentrando la questione sulla capacità eterointegrativa delle previsioni normative regionali sopravvenute rispetto alle clausole della lex specialis di assegnazione. Il Collegio ha preliminarmente rilevato come il posteggio fosse pacificamente e legittimamente adibito ad edicola per la rivendita di giornali, in conformità alle clausole di assegnazione.
La decisione si fonda sull’individuazione della ratio dell’art. 3 della L.R. n. 20/2024, disposizione inserita in un provvedimento normativo finalizzato alla promozione dell’informazione e del pluralismo informativo. Il TAR ha evidenziato come tale norma configuri una misura di favore per le rivendite di giornali, volta a renderle più attrattive per il pubblico e a garantirne la sopravvivenza economica, in ragione delle notorie difficoltà del settore della “carta stampata”.
Da tale ratio, il Tribunale ha tratto la conclusione che la facoltà di destinare parte della superficie alla vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici ha indubbia funzione agevolativa e, pertanto, possiede idoneità eterointegrativa rispetto all’atto concessorio, ma solo nelle ipotesi in cui l’attività esercitata sia quella di vendita esclusiva di giornali. La scelta di adibire il posteggio ad edicola è consentita dal bando e, a tale prerogativa, si assomma la nuova facoltà concessa dal legislatore regionale, non estensibile ad altre attività non alimentari.
Il Collegio ha infine respinto l’eccezione del Comune basata sul Regolamento comunale, qualificando la relativa previsione come programmatica e non impeditiva delle finalità della legge regionale, poiché diversamente l’Ente potrebbe precludere integralmente la fruizione di una misura di vantaggio indifferibile ed imperativa. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento della determina dirigenziale, mentre l’impugnazione degli altri atti, proposta a fine cautelativo e priva di specifiche censure, non è stata esaminata. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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