Silenzio inadempimento e interesse attuale con regolamento impugnato divenuto definitivo (Cons. Stato n. 8020 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio serbato dall’amministrazione, la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere presuppone un interesse attuale del ricorrente. Tale interesse difetta quando la situazione asseritamente lesiva sia già stata disciplinata da atti regolamentari impugnati dallo stesso ricorrente e ritenuti legittimi con decisione giurisdizionale irrevocabile. La relativa censura è pertanto inammissibile per carenza di interesse. Quanto alla domanda di restituzione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, va respinta nel merito la pretesa di chi non abbia contestato l’autorizzazione concessoria presupposta. Il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio la carenza di giurisdizione mai eccepita in primo grado dalla parte resistente né rilevata dal primo giudice.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’autorizzazione decennale per l’esercizio del commercio a posto fisso su un’area ritenuta non idonea, chiedeva al Comune il trasferimento della postazione, senza ottenere pronuncia favorevole. Proponeva quindi ricorso davanti al TAR chiedendo l’accertamento del silenzio inadempimento sull’istanza di adozione del piano del commercio in sede fissa e di assegnazione di una postazione in piazza, oltre al risarcimento del danno da ritardo e da mancata utilizzazione della postazione, con restituzione della TOSAP versata.

Il TAR respingeva il ricorso. La ricorrente proponeva appello, riproducendo sostanzialmente le censure di primo grado e insistendo sulla sussistenza di un illegittimo silenzio sulla propria istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’amministrazione, in applicazione della L.R. Puglia n. 18/2001, aveva già disciplinato l’esercizio delle attività di mercato con atti deliberativi che escludevano la possibilità di istituire posteggi fuori mercato per la vendita di alimenti e bevande mediante automezzi attrezzati, destinando la piazza a parcheggio. Tali previsioni regolamentari erano già state impugnate dalla stessa appellante e le relative doglianze erano state rigettate con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia divenuta definitiva.

Da ciò il Collegio trae la conferma della inammissibilità del gravame di primo grado per carenza di un interesse attuale: la situazione ritenuta lesiva era già stata disciplinata con atti avversati e ritenuti legittimi con decisione irrevocabile. Su questa base vengono respinti anche il secondo motivo d’appello e la generica domanda risarcitoria.

Quanto alla domanda di restituzione della TOSAP, il Collegio rileva di non poter sollevare d’ufficio in grado d’appello la propria carenza di giurisdizione, mai eccepita dalla parte resistente in primo grado né rilevata dal TAR, richiamando sul punto l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5167 del 2004. Nel merito, condivide l’approdo del primo giudice, incentrato sulla omessa contestazione dell’autorizzazione concessoria rilasciata all’appellante.

L’appello è quindi respinto. Le spese del grado vengono compensate tra le parti, anche in considerazione della costituzione di mero stile della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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