Sanatoria edilizia e doppia conformità: rileva il rischio idrogeologico sopravvenuto (Cons. Stato n. 8014 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, presuppone l’accertamento della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Rilevano quindi anche le prescrizioni sopravvenute, come il divieto di ogni trasformazione dei luoghi nelle aree a rischio inondazione R4 imposto dall’art. 21 delle N.T.A. del P.A.I. La legittimità del diniego di sanatoria rende inammissibile per difetto di interesse l’esame delle censure residue, indipendentemente dall’ordine dei motivi. Il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento sulla conservazione di una situazione abusiva.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Comune una pratica edilizia avente ad oggetto tettoie e porticati, realizzati senza titolo edilizio in un’area ricadente in zona agricola. Il Comune aveva negato la sanatoria sulla base di due rilievi: l’area è soggetta a rischio inondazione R4, con conseguente divieto di opere e attività di trasformazione dei luoghi ai sensi dell’art. 21 delle N.T.A. del P.A.I., e ricade in Z.T.O. “E – Agricola”, dove l’unità minima d’intervento non può essere inferiore a 30.000 mq.

Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso, ritenendo che la disciplina urbanistica della zona ostasse al rilascio della sanatoria. La società ha proposto appello, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere anche avverso il capo del provvedimento relativo alle previsioni degli strumenti urbanistici.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo d’appello censura l’assorbimento delle doglianze relative ai diversi capi del provvedimento. Il Consiglio di Stato lo ritiene infondato: la disciplina urbanistica richiamata preclude in radice la realizzazione delle opere abusive oggetto di sanatoria, con la conseguenza che la legittimità del diniego fa venir meno l’interesse all’esame delle altre censure. Il principio è quello per cui, indipendentemente dall’ordine dei motivi, l’accoglimento della doglianza che sorregge il diniego determina la perdita di interesse per le residue, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 4244 del 2010, sez. VI, n. 3609 del 2008 e sez. VI, n. 2894 del 2012.

Nel merito, il diniego discende doverosamente da norme puntuali. L’art. 21 delle N.T.A. del P.A.I. vieta le opere e le attività di trasformazione delle aree soggette a rischio di inondazione. L’art. 73 della L.R. n. 19/2002 e la delibera consiliare richiamata impongono in Z.T.O. E – Agricola un’unità minima d’intervento non inferiore a 30.000 mq. Il progetto non risulta conforme: la tipologia e i valori degli indici non corrispondono a quelli di edificabilità stabiliti dalla legge regionale e l’intervento, unitamente agli altri manufatti insistenti sull’area, realizza un volume e una superficie non ammissibili.

Il passaggio centrale riguarda la doppia conformità. L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 esige che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Ne segue che, anche se l’opera è stata realizzata quando l’area non era ancora assoggettata a rischio inondazione R4, la verifica di conformità impone comunque il raffronto con le norme vigenti al momento della domanda.

Il Collegio esclude poi ogni legittimo affidamento fondato sulla situazione dei luoghi o sul tempo trascorso. Il decorso del tempo non incide sulla doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito, come dimostra la regola per cui l’ordinanza di demolizione non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità; né qui si configura un affidamento, che presupporrebbe una posizione favorevole riconosciuta da un atto in tesi illegittimo e poi ritirato in autotutela. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3212 del 2024, la Corte ribadisce che il tempo non può legittimare la conservazione di una situazione abusiva. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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