La Circolare interna sui militari parzialmente inidonei non contrasta col d.P.R. 738/1981 (TAR Veneto n. 1687 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 disciplina l’utilizzazione del personale delle forze di polizia dichiarato parzialmente inidoneo al servizio d’istituto, perseguendo la salvaguardia del rapporto d’impiego e la valorizzazione delle residue capacità lavorative. La Commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto esprime un parere avente ad oggetto la compatibilità delle tipologie di servizi con le limitazioni funzionali risultanti dal giudizio medico-legale, non la scelta della specifica sede o dell’incarico effettivo, che rimane attribuita all’autorità competente. La circolare interna dell’Arma dei Carabinieri, che individua le posizioni utili per l’impiego del personale parzialmente inidoneo, non contrasta con la norma primaria di cui costituisce diretta applicazione, poiché le valutazioni discrezionali in essa operate non risultano illogiche né irragionevoli e non sono sindacabili dal giudice amministrativo. Il diniego di trasferimento verso un incarico non incluso nell’elenco delle posizioni compatibili è legittimo, in assenza di istanza motivata da esigenze di assistenza e cura ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 738/1981.
Il Fatto
Un Maresciallo Capo dei Carabinieri, dichiarato nel 2009 dalla Commissione Medica Ospedaliera Interforze parzialmente inidoneo al servizio d’istituto con controindicazione all’impiego in servizi comportanti deambulazione e ortostasi prolungata, prestava servizio presso il Nucleo Natanti di Venezia con incarico di “Addetto”. Nell’agosto 2025 il militare presentava domanda di trasferimento per il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Venezia per ricoprirvi l’incarico di Comandante, evidenziando l’assenza di oneri per l’amministrazione e la carenza di organico del reparto richiesto.
Preavvisato del rigetto dell’istanza in ragione della Circolare n. 207/426-12-1977 del 1° agosto 2022, che non annovera l’incarico di Comandante tra quelli attribuibili al personale parzialmente inidoneo, il militare riceveva la determina di non accoglimento del 22 dicembre 2025. Avverso tale provvedimento e la presupposta circolare proponeva ricorso, deducendo vizi di motivazione, carenza di istruttoria, violazione del d.P.R. n. 738/1981 e dei principi costituzionali, nonché illegittimità della circolare per contrasto con la norma primaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso per la loro stretta connessione, ripercorrendo la cornice normativa del d.P.R. n. 738/1981, attuativo della delega di cui all’art. 94 della legge n. 121/1981. La Corte ha chiarito che il decreto persegue la salvaguardia del rapporto d’impiego del personale invalido per causa di servizio, la valorizzazione delle residue capacità lavorative e il contemperamento tra le esigenze organizzative dell’amministrazione e la tutela del dipendente. In tale quadro, la Commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto svolge una funzione esclusivamente consultiva e tecnico-amministrativa, esprimendo il parere sui servizi d’istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, con riferimento alle tipologie di servizi compatibili con le limitazioni funzionali e non alla destinazione individuale.
La decisione finale sulla destinazione del singolo dipendente resta quindi attribuita all’autorità competente, che sceglie il concreto impiego nell’ambito delle categorie individuate dalla Commissione. Con riguardo all’Arma dei Carabinieri, la circolare interna oggetto di impugnazione ha recepito la disciplina primaria individuando le posizioni utili per l’impiego del personale parzialmente inidoneo, con valutazioni discrezionali che il giudice amministrativo non può sindacare in assenza di profili di illogicità o irragionevolezza.
Il Tribunale ha quindi escluso il contrasto tra la circolare e il d.P.R. n. 738/1981, qualificando la prima come diretta applicazione della norma primaria. Ha inoltre ritenuto sussistente l’attività istruttoria dell’amministrazione, documentata dall’appunto della Legione Carabinieri che dà conto della disamina della domanda, e ha precisato che il coinvolgimento della Commissione consultiva avviene a monte, nella fase di individuazione delle posizioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa. Quanto alle procedure di impiego del personale parzialmente inidoneo, la Corte ha distinto la destinazione successiva al provvedimento medico-legale di riforma parziale dal trasferimento per esigenze di assistenza e cura, per il quale è possibile interessare la Commissione per l’impiego in incarichi non previsti. Il ricorrente, non avendo prospettato esigenze di cura e assistenza, non poteva invocare tale seconda procedura, discendente dall’art. 8 del d.P.R. n. 738/1981. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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