Ottemperanza al giudicato: spese distratte al difensore e legittimazione (TAR Emilia-Romagna n. 225 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza di condanna ha disposto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore, il relativo credito assume natura personale ed esclusiva in capo all’avvocato. Questi è dunque l’unico legittimato a intimare il precetto per il pagamento delle spese e degli onorari e a chiedere, per tale parte, l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il ricorso proposto dal solo assistito, non costituitosi il difensore in proprio, è pertanto inaccoglibile limitatamente a quanto liquidato dal giudice ordinario per le spese di lite, restando invece ammissibile per il resto della pretesa esecutiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto dell’interessato a ottenere la carta docente per due anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione e alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente ha dedotto che la decisione è rimasta integralmente ineseguita, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti del rimedio di ottemperanza ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm., richiamati nella motivazione a fronte del richiamo all’art. 114 cod. proc. amm. contenuto nell’epigrafe. L’omesso adempimento non è stato contestato dall’Amministrazione, che non si è neppure costituita, e risulta scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97.
Il Collegio ha verificato la regolare notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto richiama un indirizzo consolidato di diversi TAR, che riconoscono l’idoneità della notifica effettuata a quel domicilio ai fini della decorrenza del termine per l’esecuzione.
La parte più significativa della motivazione riguarda le spese di lite. Il Collegio osserva che, quando la sentenza reca la condanna alle spese distratte in favore dell’avvocato, sorge un credito personale ed esclusivo di quest’ultimo. Ne deriva che solo il difensore è legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, parimenti, a chiedere per questa parte l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.
Nel caso concreto, il difensore non si è costituito in proprio, ma solo per conto dell’assistito. Da ciò consegue l’inaccoglibilità della domanda relativa a quanto liquidato dal giudice ordinario per le spese di lite. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con esclusione di quella voce, e il Ministero è condannato a dare esecuzione al giudicato per gli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Nota della Redazione
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