Riconoscimento titolo specializzazione sostegno estero e termine procedimento (TAR Lazio n. 6496 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, per il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero ha natura perentoria e la sua scadenza, senza che l’amministrazione abbia provveduto, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’amministrazione è tenuta a riesaminare la documentazione alla luce dell’intero compendio di competenze acquisite dal richiedente, valutando l’equipollenza del titolo e disponendo, se del caso, misure compensative. In ragione del notorio sovraccarico di istanze, il giudice può commisurare il termine per provvedere, ex art. 117, comma 2, c.p.a., in 120 giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 18 aprile 2025, un’istanza volta al riconoscimento del titolo abilitante ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine stabilito, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito, riprendendo la denominazione assunta a seguito del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022. Ha quindi verificato che il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente integrazione del silenzio-inadempimento.
Quanto al termine da assegnare all’amministrazione per provvedere, il TAR ha ritenuto congruo un arco di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in considerazione del notorio e rilevantissimo numero di richieste della specie, come già affermato da precedenti conformi della stessa Sezione. Il Collegio ha precisato che l’amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa alla posizione della ricorrente al fine di verificare che il percorso di studi svolto all’estero sia coerente con i requisiti richiesti dalla direttiva 2005/36/CE e dalla normativa attuativa.
In proposito, la sentenza richiama i principi affermati dal Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 1361 del 2023) e dall’Adunanza Plenaria (sentenze n. 19, 20, 21 e 22 del 2022), secondo cui l’amministrazione deve tenere conto dell’intero compendio di competenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la durata complessiva e il livello delle formazioni, e valutare l’equipollenza del titolo disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva. Viene inoltre richiamato il principio della CGUE per cui l’autorità deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma conseguito in un altro Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività.
Il ricorso è stato quindi accolto, ordinando al Ministero di provvedere entro 120 giorni e disponendo la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, con assegnazione di 90 giorni per l’adozione del provvedimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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