Responsabilità da inquinamento esclusa se difetta il nesso causale (TAR Lombardia n. 1961 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la responsabilità dell’operatore per l’inquinamento accertato presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l’evento, da verificarsi secondo il criterio del più probabile che non, che richiede una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella maggiormente probabile, anche di poco rispetto alle altre. Il principio eurounitario chi inquina paga, recepito dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, consente l’affermazione della responsabilità anche in termini di mero aumento del rischio e di contribuzione causale, non richiedendo l’unicità né la prevalenza eziologica della condotta. Tuttavia, l’individuazione del responsabile può fondarsi su elementi indiziari e presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c., ma il soggetto interessato può offrire la prova contraria: non basta ventilare genericamente il dubbio circa la responsabilità di terzi, occorrendo documentare con pari analiticità la reale dinamica dei fatti e indicare a quale altro soggetto debba addebitarsi la condotta causativa. Ove tale prova contraria risulti puntuale e suffragata da accertamenti tecnici, l’attribuzione di responsabilità è priva di fondamento, poiché i dati istruttori non consentono di riferire all’operatore alcun ruolo causale, neppure in termini di incremento del rischio.
Il Fatto
Una società esercente attività di cromatura di componenti meccanici ed elettronici impugna il decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana, in conferma di una precedente ordinanza, l’ha diffidata all’attivazione degli interventi di bonifica di cui al Titolo V, parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006 su un Sito di Interesse Regionale. Il provvedimento individua quali responsabili della potenziale contaminazione, per il superamento delle CSC di cromo totale e cromo VI nei terreni e di cromo VI nelle acque di falda, sia la ricorrente sia la società proprietaria dell’area.
La ricorrente ha operato sul sito solo dal 1995 al 1999, in forza di un contratto di locazione, mentre la precedente società galvanica vi aveva svolto la propria attività dal 1970 al 1995, smaltendo le acque di processo, dopo trattamento, in pozzi perdenti soppressi nel 1987. La ricorrente deduce l’erronea attribuzione della responsabilità, l’inadeguatezza dell’istruttoria e l’errato impiego del criterio del più probabile che non, contestando di aver mai utilizzato i pozzi perdenti o composti contenenti cadmio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il principio chi inquina paga, espresso dall’art. 191 del TFUE e recepito dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, àncora la responsabilità ambientale su basi oggettive, richiedendo l’accertamento di un nesso eziologico tra condotte riferibili a un soggetto e la contaminazione riscontrata. Non è necessaria la causalità penalistica, né l’unicità o la prevalenza della condotta, essendo sufficiente la contribuzione al rischio del verificarsi dell’inquinamento.
Sul piano probatorio, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10 del 2019 e delle pronunce amministrative successive, secondo cui l’accertamento del nesso si basa sul criterio del più probabile che non: non è richiesta la certezza né un’elevata probabilità, ma la valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche di poco. L’individuazione del responsabile può dunque fondarsi su indizi e presunzioni semplici, purché il soggetto interessato possa confutare la tesi con la prova contraria, che deve essere analitica e documentata.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale valorizza gli esiti della verificazione disposta in corso di causa e della sua integrazione. L’attività tecnica ha accertato che la ricorrente non ha mai utilizzato i pozzi perdenti, già chiusi nel 1987, e ha sempre convogliato i propri reflui depurati nella pubblica fognatura, in forza di autorizzazione comunale. Ha inoltre appurato che la società ha impermeabilizzato la pavimentazione e le vasche di contenimento, adottando sistemi idonei a prevenire rilasci nel sottosuolo anche in caso di sversamenti accidentali.
Quanto ai centri di pericolo richiamati nel provvedimento, il Verificatore ha escluso che il bacino di contenimento, i pozzetti di scarico e la cameretta fognaria abbiano potuto veicolare inquinanti nel suolo. La profondità raggiunta dal cadmio, sostanza mai impiegata dalla ricorrente, conferma l’imputabilità della contaminazione alla precedente attività. I controlli periodici sugli scarichi non hanno mai rilevato presenza di cromo VI negli anni 1995-1999. Ne deriva che la ricorrente ha fornito elementi di fatto che rendono non plausibile la tesi della sua partecipazione eziologica, non emergendo dati oggettivi idonei a sostenerla.
Il Collegio conclude che il provvedimento impugnato non sottende un’istruttoria adeguata, poiché i dati acquisiti non consentono di riferire alla ricorrente alcun ruolo causale nella generazione dell’inquinamento, neppure in termini di aumento del rischio. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e assorbimento delle ulteriori censure; le spese di lite sono compensate, mentre i costi della verificazione sono posti a carico dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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