Ricorso collettivo inammissibile senza identità di posizioni e conflitto di interessi (TAR Lazio n. 4122 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo costituisce una deroga al principio generale per cui ogni domanda deve essere proposta dal titolare con separata azione. La sua proposizione è ammissibile solo a condizione che ricorra l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, che le domande siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano il medesimo contenuto e siano censurati per gli stessi motivi. È esclusa l’ammissibilità quando tra i ricorrenti sussista una situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale, come nel caso in cui l’accoglimento della domanda di alcuni sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri. L’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, che sancisce la prevalenza delle procedure di mobilità sull’indizione di nuovi concorsi, non tutela i dirigenti già immessi in ruolo che aspirino al trasferimento. La mera immissione in ruolo non fa sorgere automaticamente il diritto all’attivazione della procedura di mobilità né una legittima aspettativa al trasferimento nella regione di preferenza.
Il Fatto
Un nutrito gruppo di dirigenti scolastici, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 e immessi in ruolo dal 01.09.2019, ha impugnato collettivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03.10.2023 che autorizzava nuove procedure concorsuali per la copertura di 979 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui destinava le sedi disponibili al nuovo reclutamento senza prima completare la mobilità dei ricorrenti. Con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa al bando di concorso e agli avvisi attuativi, nella parte in cui non prevedevano una priorità nella determinazione del contingente dei posti ai fini della mobilità interregionale in loro favore. I ricorrenti lamentavano la violazione del principio del legittimo affidamento e dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato preliminarmente i profili di inammissibilità del ricorso collettivo, come eccepito dall’amministrazione resistente. Richiamando la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il TAR ha ricordato che il ricorso collettivo è soggetto a requisiti stringenti: da un lato l’assenza di conflittualità di interessi anche solo potenziale tra i ricorrenti, dall’altro l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, l’identità dell’oggetto delle domande e dei motivi di censura. Nel caso di specie tali requisiti difettavano: i ricorrenti non avevano esplicitato né le regioni presso cui ambivano a trasferirsi né la sussistenza di un numero di posti congruo per soddisfare tutte le loro richieste. Considerato il numero limitato di posti disponibili nelle varie regioni, il Collegio ha evidenziato come solo alcuni dei ricorrenti avrebbero potuto ottenere il trasferimento nella regione di interesse, rendendo evidente una situazione di potenziale ed effettiva conflittualità delle posizioni.
Nel merito, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. La deroga operata dall’art. 19-quater del d.l. n. 4/2022 alla disciplina contrattuale in materia di mobilità dei dirigenti scolastici non incardina nei ricorrenti una legittima aspettativa al trasferimento nella regione di preferenza, né l’immissione in ruolo fa sorgere automaticamente il diritto all’attivazione della procedura di mobilità. Per questi motivi è stata esclusa la violazione del principio del legittimo affidamento.
Quanto al motivo basato sull’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, la norma sancisce sì la prevalenza delle procedure di mobilità rispetto all’indizione di nuovi bandi, ma dalla sua lettura emerge chiaramente che essa non contempla, tra i soggetti tutelati, la posizione dei ricorrenti: la disposizione riguarda i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento, non i dirigenti già immessi in ruolo che aspirino a un trasferimento. Il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di giudizio per la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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