Riconoscimento titolo estero e misure compensative (TAR Lazio n. 13563 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, ai sensi degli artt. 45 e 49 TFUE, non è subordinato alla natura abilitante o ufficiale del titolo, né alla sua idoneità all’accesso alla professione nello Stato di origine, ma impone all’Amministrazione una valutazione comparativa in concreto delle conoscenze, abilità e competenze attestate dal titolo e dall’esperienza professionale, da svolgersi all’esito di un’adeguata istruttoria e motivazione. Le differenze sostanziali o parziali tra i percorsi formativi non legittimano automaticamente il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, l’eventuale assegnazione di misure compensative per colmare le lacune riscontrate.

Il Fatto

La ricorrente, docente in possesso di un attestato di formazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno, impugnava il provvedimento del Ministero dell’Istruzione che rigettava l’istanza di riconoscimento professionale ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per le classi di concorso ADML, ADMM, ADSL e ADSS. Il diniego si basava sul parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla natura non ufficiale del titolo e sulle incolmabili differenze riscontrate tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano disciplinato dal D.M. 30.09.2011.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza euro-unitaria, in particolare la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’8 luglio 2021 in causa C-166/2020, e la recente pronuncia del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24. In base a tali principi, l’assenza di un titolo che attesta la qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, ma impone alle autorità nazionali di valutare le competenze acquisite e di confrontarle con quelle richieste dallo Stato ospitante.

La Corte ha rilevato che la distinzione tra “titoli propri” e “titoli ufficiali” non è ostativa al riconoscimento, non essendo necessaria l’identità tra i titoli confrontati ma una mera equivalenza. Ha inoltre giudicato la motivazione del diniego affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il riferimento al “sostegno educativo” anziché al “sostegno didattico” o le modalità di svolgimento del corso in modalità blended, senza un’adeguata considerazione delle conoscenze e competenze effettivamente acquisite dalla ricorrente e attestate nella documentazione allegata.

Il Collegio ha evidenziato come la documentazione in atti dimostrasse una diffusa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011, rendendo il giudizio di non equivalenza non adeguatamente motivato e affetto da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Del pari, il Ministero non aveva considerato l’adozione di misure compensative, eventualmente aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio e laboratorio, per colmare le differenze formative riscontrate e scongiurare disparità di trattamento con i docenti italiani.

L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del diniego e l’obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, effettuando un’analisi approfondita della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente acquisita, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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