Silenzio inadempimento e sopravvenuta decadenza della concessione (TAR Calabria n. 1402 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della decisione perduri l’inerzia e l’interesse del privato a ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio. L’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e deve sussistere fino alla pronuncia. L’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se intervenuto prima della proposizione, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuto nelle more del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente era divenuto concessionario di un lotto nel cimitero comunale per la costruzione di una cappella gentilizia, in forza di un contratto che prevedeva, all’art. 6, un termine di sei mesi per la presentazione della richiesta di concessione edilizia, a pena di decadenza, e all’art. 7 la possibilità di ottenere una congrua proroga su richiesta giustificata. Il ricorrente presentò la SCIA in ritardo rispetto al termine, adducendo motivi burocratici e personali, e successivamente chiese più volte al Comune la proroga del termine, da ultimo con istanza del 19 giugno 2024.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente impugnò davanti al TAR il silenzio formatosi su tali istanze, deducendo la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto a una esaustiva risposta e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepì l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e, con memoria successiva, l’improcedibilità a seguito dell’adozione, nelle more, di un provvedimento di decadenza della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, essendo stato nel frattempo adottato il provvedimento di decadenza della concessione, impugnato in altra sede. Su questa base il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’interesse ad agire nel giudizio sul silenzio. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660), il Collegio ha affermato che la condanna dell’amministrazione a provvedere presuppone che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse del privato a ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino alla decisione. L’emanazione di un provvedimento espresso in relazione all’istanza presentata, ovvero l’adozione di un comportamento in ossequio all’obbligo di legge, rende quindi il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda che il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio.
Nel caso concreto, il provvedimento di decadenza della concessione, depositato in giudizio, ha reso evidente che da una pronuncia sul silenzio il ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna ulteriore utilità. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio e della peculiarità della vicenda, destinata a essere scrutinata nel diverso giudizio avverso la decadenza.
Nota della Redazione
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